Legge di Bilancio 2023:
“Pace fiscale” e Rottamazione cartelle esattoriali

Nella legge di Bilancio 2023, il governo ha previsto una nuova rottamazione delle cartelle esattoriali che permette ai contribuenti di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022.

La nuova rottamazione 2023, nota anche come “Pace Fiscale”, prevede la cancellazione di alcune cartelle esattoriali fino a 1.000 euro antecedenti al 2015 e una serie di semplificazioni per risolvere i problemi con il Fisco.

In particolare, la Legge di Bilancio 2023 ha stralciato le cartelle sotto i 1.000 euro senza includere però le multe e i tributi locali, rende opzionale l’annullamento dei debiti ante 2015 verso Enti previdenziali privati, definisce nuove misure di conciliazione agevolata (rottamazione) e di definizione agevolata nel caso di avvisi bonari o liti pendenti. Parte così la nuova tregua fiscale pensata per andare incontro ai contribuenti in difficoltà a causa della pandemia e del rincaro prezzi.

CARTELLE ESATTORIALI CON PACE FISCALE 2023, LE NOVITÀ

Sono tre, in particolare, gli interventi messi in atto, ossia:

  • l’annullamento automatico delle cartelle esattoriali inferiori a 1.000 euro, antecedenti al 2015, a partire dal 31 marzo 2023 (ossia ancora pendenti a questa data). Lo stralcio, però, esclude dalla sanatoria totale i debiti derivanti dalle multe stradali e dai tributi locali (come ad esempio l’IMU), nonché quelli nei confronti di Enti previdenziali privati. In quest’ultimo caso, saranno gli Enti stessi a decidere se annullare o no i debiti sotto i 1.000 euro antecedenti al 2015;
  • la “rottamazione quater”, ossia definizione agevolata, con nuove regole per debiti al di sopra dei 1.000 euro e per le cartelle con notifica successiva al 2015;
  • le sanzioni più basse per chi non ha pagato imposte al Fisco.

COME SI RICHIEDE LA “PACE FISCALE”:

La Legge n. 197/2022 stabilisce che il debitore manifesta la sua volontà di procedere alla Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”), presentando, entro il 30 aprile 2023, apposita dichiarazione di adesione, con le modalità, esclusivamente telematiche tramite il sito internet www.agenziaentrateriscossione.gov.it. La manovra ha infatti introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti affidati in riscossione dal primo gennaio 2000 al 30 giugno 2022, anche se ricompresi in precedenti rottamazioni che risultano decadute per mancati pagamenti. Sarà possibile pagare in un’unica soluzione o in un massimo di 18 rate in 5 anni.

QUALI SONO I DEBITI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

  • contenuti in cartelle non ancora notificate;
  • interessati da provvedimenti di rateizzazione o di sospensione;
  • già oggetto di una precedente “Rottamazione” anche se decaduta per il mancato, tardivo, insufficiente versamento di una delle rate del relativo precedente piano di pagamento.

QUALI SONO I DEBITI CHE NON RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA?

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”):

  • i carichi affidati all’Agente della riscossione prima del 1° gennaio 2000 e dopo il 30 giugno 2022;
  • i carichi relativi a:
  1. somme dovute a titolo di recupero degli aiuti di Stato;
  2. crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti;
  3. multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;

Sono previste due modalità alternative per presentare la domanda


In area riservata, con le credenziali SPID, CIE e Carta Nazionale dei Servizi, indicando le cartelle/avvisi per i quali si intende beneficiare delle misure introdotte dalla Definizione agevolata

In area pubblica compilando un apposito form in ogni sua parte e allegando la documentazione di riconoscimento.

Sarà necessario specificare l’indirizzo e-mail, per ottenere la ricevuta della domanda di adesione

COSA SUCCEDE DOPO AVER PRESENTATO LA DOMANDA DI ADESIONE ALLA DEFINIZIONE AGEVOLATA

La legge prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione invii al contribuente, entro il 30 giugno 2023, una “Comunicazione” di:

  • accoglimento della domanda, contenente:
  •  l’ammontare complessivo delle somme dovute a titolo di Definizione agevolata (“Rottamazione-quater”);
  • la scadenza dei pagamenti in base alla soluzione rateale indicata in fase di presentazione della domanda di adesione;
  • moduli di pagamento precompilati;
  • le informazioni per richiedere l’eventuale domiciliazione dei pagamenti sul proprio conto corrente;
  • diniego (eventuale), con l’evidenza delle motivazioni per le quali non è stata accolta la richiesta di Definizione agevolata.

PAGAMENTO E SCADENZE

Il pagamento delle somme per la rottamazione delle cartelle esattoriali è effettuato in un’unica soluzione, entro il 31 luglio 2023, ovvero nel numero massimo di 18 rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10% delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre 2023 e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

In caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° agosto 2023, gli interessi al tasso del 2% annuo.

Entro il 30 giugno 2023, l’agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 5 l’ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse. Tale comunicazione è resa disponibile ai debitori anche nell’area riservata del sito internet dell’agente della riscossione.