Le novità sul taglio del cuneo fiscale, che determina degli aumenti sugli stipendi, sono state introdotte dal Decreto Lavoro approvato nella data simbolica del 1° maggio 2023. Più specificamente il Decreto Lavoro 2023 ha introdotto un nuovo taglio del cuneo fiscale e contributivo.
Col Governo Meloni, la busta delle lavoratrici e dei lavoratori dipendenti che già beneficiavano delle misure previste dall’ultima Legge di Bilancio, cambia ancora ma solo dalla seconda metà dell’anno.
“Tagliamo il cuneo contributivo di quattro punti percentuali e questo taglio si somma a quello che avevamo già fatto nella precedente legge di bilancio. Così oggi, e fino alla fine di quest’anno, noi abbiamo un taglio del cuneo contributivo di 6 punti percentuali per chi ha redditi fino a 35.000 euro e addirittura di 7 punti percentuali per i redditi più bassi, fino a 25.000 euro.”
Sono queste le parole usate dalla premier Giorgia Meloni nel videomessaggio diffuso dopo il Consiglio dei Ministri per descrivere il “più importante dei provvedimenti” inseriti nel Decreto Lavoro.
Il Governo ha fatto delle scelte diverse:
- il taglio del cuneo fiscale arriva più tardi: era previsto da maggio;
- la percentuale dell’esonero contributivoè di gran lunga più alta delle aspettative.
Prima di scendere nel dettaglio delle novità in arrivo con il Decreto Lavoro, il DL n. 48/2023, vale la pena soffermarsi sul concetto di cuneo fiscale per comprendere la portata delle misure in campo.
Con questa definizione si fa riferimento alla totalità di imposte e contributi dovuta sia dal datore di lavoro che dalla lavoratrice o dal lavoratore sulla retribuzione: la sua percentuale, quindi, determina il costo del lavoro per l’impresa e l’importo che effettivamente viene riconosciuto in busta paga.
Il Governo Meloni, seguendo la scia degli interventi introdotti lo scorso anno dall’Esecutivo guidato da Draghi, con la Legge di Bilancio 2023 ha effettuato un primo taglio del cuneo fiscale per quest’anno prevedendo un esonero contributivo che riguarda la quota dovuta dai lavoratori e dalle lavoratrici dipendenti:
pari al due per cento in caso di retribuzione imponibile non superiore ai 2.692 euro al mese, e quindi 35.000 euro annui;
pari al tre per cento per chi resta, invece, sotto la soglia dei 1.923 euro mensili, cioè 25.000 euro annui.
Con il Decreto Lavoro, approvato nel Consiglio dei Ministri del 1° maggio 2023, si prevede un ulteriore taglio di 4 punti percentuali, che si somma la precedente, “per i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità)”, come indicato nel comunicato stampa del Governo.
“È una scelta della quale io vado profondamente fiera. Aumenti che possono arrivare anche a 100 euro per i lavoratori con i redditi più bassi in un momento nel quale l’inflazione galoppa e il costo della vita aumenta.”
La Legge di Bilancio 2023 ha potenziato il taglio del cuneo fiscale per i redditi più bassi con un conseguente aumento delle buste paga dei lavoratori. Questo taglio verrà aumentato, in base a quanto previsto dal Decreto Lavoro 2023.
NOVITÀ 2023
La Legge di Bilancio 2023 (articolo 1, comma 281) in vigore dal 1° gennaio ha introdotto importanti novità per i lavoratori dipendenti. Il Parlamento, in linea con le indicazioni del Governo precedente, ha messo in campo un taglio del cuneo fiscale con percentuale variabile in base al reddito, stanziando oltre 4 miliardi di euro. In sostanza, si tratta di uno sconto sulle trattenute in busta paga.
Questa agevolazione si sdoppia in due decontribuzioni parametrate al reddito del dipendente, ossia:
- uno sgravio del 3%per i lavoratori con i redditi sotto i 25.000 euro (importo mensile non superiore a 1.923 euro) fino a giugno 2023, che salirà al 7% dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2023 con le disposizioni del Decreto lavoro 2023;
- uno sgravio del 2%per i lavoratori con i redditi sotto i 35.000 euro (importo mensile non superiore a 2.692 euro), che salirà al 6% dal 1° luglio e fino al 31 dicembre 2023 con le disposizioni del Decreto lavoro 2023;
Lo sgravio permette a chi percepisce un reddito da lavoro più basso di avere più soldi sullo stipendio aumentando così il potere di acquisto. A spiegare i dettagli su come funziona la misura già operativa è la Circolare n° 7 del 24-01-2023. Bisognerà attendere l’uscita di una successiva circolare per capire nel dettaglio come si applicherà da luglio 2023.
Cos’è il cuneo fiscale
Con “cuneo fiscale” si intende la somma delle imposte, sia dirette che indirette, e dei contributi previdenziali che incidono sul costo del lavoro. In sostanza il “cuneo fiscale” è la differenza tra lo stipendio lordo versato dal datore di lavoro e la paga netta ricevuta dal lavoratore. Questa differenza è influenzata da diversi fattori che vanno dalla pressione fiscale sul lavoro fino al valore stesso del mercato del lavoro.
In Italia il peso del cuneo fiscale è del 45,9%, uno dei dati più alti tra i Paesi dell’OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico) secondo il Taxing Wages 2023.
Quindi, per ogni 100 euro pagati dall’azienda per il dipendente, 45,90 euro sono impiegati per tasse e contributi.
A chi si rivolge il taglio del cuneo fiscale
Come spiegato nella Circolare n° 7 del 24-01-2023, fino a giugno 2023, possono accedere al taglio del cuneo fiscale tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore. La misura si applica:
- per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023;
per tutti i rapporti di lavoro dipendente, sia instaurati che instaurandi, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico. Vale purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (ai fini della riduzione di 2 punti percentuali) e di 1.923 euro (ai fini della riduzione di 3 punti percentuali). Sono inclusi nell’ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di apprendistato, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile.
A quanto ammonta
L’importo dell’esonero per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, è pari al:
- 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori,a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- 3% della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore,a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Dal 1° luglio al 31 dicembre 2023, le percentuali di esonero IVS saliranno al 6 o al 7% con le disposizioni del Decreto lavoro 2023.
Come si calcolano i limiti retributivi
La Circolare n° 7 del 24-01-2023 specifica che l’esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore. Il limite massimo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro – dirimente ai fini dell’applicabilità della riduzione e della sua entità – è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata:
- sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS;
- sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVSper il superamento del massimale.
L’INPS precisa, inoltre, che i massimali mensili debbano essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Diversamente, nei contratti in cui è prevista l’erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese interessato, la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo se l’ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommati alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto. Viceversa, se tale limite risulta superato, l’esonero non sarà previsto.
La Circolare n° 7 del 24-01-2023 spiega anche come si calcola il massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili. Per maggiori dettagli su questa casistica, vi consigliamo di leggere il paragrafo 3.2 della Circolare 7 del 2023.
Per il rialzo dell’esonero previsto dal Decreto Lavoro dal 1° luglio 2023, attendiamo invece, le specifiche indicazioni INPS.
Taglio del cuneo fiscale nel Decreto Lavoro 2023
Come detto in premessa il Decreto Lavoro 2023 innalza, dal 2 al 6%, l’esonero parziale sulla quota dei contributi previdenziali IVS ovvero per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico dei lavoratori dipendenti. L’esenzione è innalzata al 7 % se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro.
L’aumento comunque riguarda i periodi di paga dal 1° luglio al 31 dicembre 2023 (con esclusione della tredicesima mensilità), mentre per le mensilità di paga fino a giugno 2023 continueranno a valere le percentuali di esonero come sotto esposte, così come previsto nell’ultima Legge di Bilancio.
Vediamo ora come funziona il taglio del nucleo fiscale fino alla retribuzione di giugno 2023. Ricordiamo che il taglio del cuneo fiscale al 6 o 7 per cento si applicherà allo stesso modo.
A chi spetta l’esonero e come funziona lo sgravio del 6 o 7 per cento da luglio
Lo sgravio contributivo continua a spettare ai lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.
Eccezion fatta per i rapporti di lavoro domestico, la misura è diretta a tutti i contratti di lavoro subordinato a patto che si rispettino i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (riduzione al 2%) e di 1.923 euro (riduzione al 3%).
Ricapitolando il nuovo taglio del cuneo fiscale da luglio spetta:
- nella misura di 6 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro;
- nella misura di 7 punti percentuali, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 1.923 euro.
A differenza del taglio del 2 o 3 per cento fino a giugno la nuova agevolazione di cui al Dl Lavoro non spetta sulla tredicesima, neanche se questa viene erogata mensilmente come rateo in busta paga.
Come si calcola il massimale Inps
Il limite massimo di 2.692,00 o di 1.923,00 euro da considerare per l’operatività o meno dello sgravio, è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso.
Di conseguenza, nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile, ai fini della “valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale” (Circolare Inps).
Come funziona il taglio dei contributi INPS al 2 o al 3% fino a giugno
Come già precisato le soglie di retribuzione imponibile ai fini IVS rilevano non solo ai fini dell’applicabilità o meno della riduzione contributiva ma anche della sua entità. Di conseguenza, laddove la retribuzione imponibile:
- Superi il limite di 2.692 euro mensili, non spetterà alcuna riduzione (pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio);
- Superi il limite di 1.923 euro ma sia comunque inferiore a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva potrà essere, per il singolo mese, nella misura del 2%;
- Non superi il limite di 1.923,00 la riduzione contributiva potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.
In altri termini “poiché la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un’entità diversa, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro” (Circolare Inps).
Come funziona per la tredicesima mensilità
Come più volte sottolineato, lo sgravio opera nel rispetto di due massimali mensili (1.923,00 e 2.692,00 euro) da maggiorare, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
Nel caso in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l’erogazione di mensilità ulteriori alla tredicesima (è il caso della quattordicesima), nel mese di erogazione di quest’ultima la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nel caso in cui la retribuzione imponibile (costituita dalla somma del compenso mensile più la quattordicesima o i ratei della stessa) non ecceda i 2.692,00 euro.
Laddove la tredicesima mensilità venga erogata mensilmente, la riduzione contributiva in oggetto troverà applicazione relativamente al singolo rateo di tredicesima:
- nella misura di 2 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12);
- nella misura di 3 punti percentuali, a condizione che il rateo mensile di tredicesima non ecceda l’importo di 160 euro (pari all’importo di 1.923 euro/12).
Quanto dura lo sgravio dei contributi IVS
Lo sgravio IVS opera per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Di conseguenza possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore, relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia interrotto il rapporto entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso del 2023, siano state erogate le ultime competenze, sulle stesse l’esonero non potrà trovare applicazione.
Identica conclusione per quanti interromperanno il contratto entro il 31 dicembre 2023 e, nel corso del 2024, riceveranno le ultime competenze.
Da ultimo, nelle ipotesi di continuità del rapporto di lavoro, l’Inps chiarisce che lo sgravio IVS non potrà applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell’anno 2024, pur se riferiti all’annualità pregressa.