L’infortunio sul lavoro va inteso, dunque, come un evento nefasto che provoca un danno all’integrità psico-fisica di un lavoratore, durante il normale svolgimento dell’attività lavorativa.
Elementi essenziali dell’infortunio sul lavoro sono:
- l’evento nefasto
- il trauma fisico (lesione per il lavoratore)
- l’occasione di lavoro
- la causa violenta
Per cui l’infortunio deve essere generato da un incidente che sia connesso con l’attività lavorativa svolta dall’individuo infortunatosi e correlato alla sua condotta a tal fine.
La causa violenta è da intendersi, invece, come quella componente esterna che, interferendo in maniera repentina e diretta (violenta appunto) all’interno del luogo di lavoro, compromette o meglio va a minare l’integrità psico-fisica del lavoratore.
L’Inail tutela i lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro o contraggono una malattia professionale mediante l’erogazione di prestazioni economiche, sanitarie e integrative, anche se il datore di lavoro non ha versato regolarmente il premio assicurativo.
Gli infortunati e i lavoratori affetti da una malattia professionale hanno diritto a ricevere tutte le cure necessarie per la guarigione e per il recupero della capacità lavorativa.
Il lavoratore in caso di infortunio sul lavoro è indennizzato dall’Inail nella misura del 60% della retribuzione a decorrere dal quarto giorno successivo a quello in cui è avvenuto l’infortunio, mentre è retribuito al 75% per ogni giorno di astensione dal lavoro successivo al novantesimo fino alla guarigione.
INFORTUNIO SUL LAVORO COSA DEVE FARE IL LAVORATORE , IL DATORE DI LAVORO E IL MEDICO
La legge all’art. 52 del T.U. prevede che in seguito all’ avvenuto evento nefasto, anche se di lieve entità, il lavoratore è obbligato a darne notizia al proprio datore di lavoro; tale comunicazione deve essere immediata e tempestiva nell’interesse del lavoratore stesso, dato che non ottemperando a tale obbligo si perde il diritto alle prestazioni INAIL per i giorni antecedenti a quello in cui il datore ha avuto notizia dell’evento.
Esistono degli obblighi anche per quanto riguarda il datore di lavoro: egli infatti, una volta appreso dell’avvenuto infortunio, deve avvertire l’INAIL mediante la comunicazione o la denuncia. L’obbligo deriva dall’art.53 del T.U. (oltre che da quanto disposto, circa la comunicazione, dall’art. 18, co. 1, lett. r)
d.lgs n. 81 del 2008 in materia di sicurezza sul lavoro), il datore vi deve adempiere entro due giorni da quando il lavoratore gli ha fornito notizia dell’evento assieme agli estremi del certificato medico.
La legge prevede obblighi cui deve ottemperare anche il medico. Infatti il medico o la struttura sanitaria di riferimento che appresta le cure al lavoratore infortunato, sono obbligati all’invio del “certificato medico” di infortunio sul lavoro. Il certificato deve essere inviato telematicamente all’INAIL, successivamente è onere del lavoratore provvedere a fornire al proprio datore il numero identificativo del certificato medico, la data di rilascio e i giorni di prognosi ivi indicati, tutte informazioni fondamentali affinché quest’ultimo possa provvedere alla denuncia o comunicazione di infortunio.
Quando è indennizzabile un infortunio sul lavoro e come avviene la liquidazione del danno
L’infortunio sul lavoro è riconosciuto e liquidato al lavoratore solo in presenza di una causa violenta ed esterna tale da causarne un pregiudizio. Ai fini della risarcibilità, giova sapere che è considerato orario di lavoro anche il tragitto casa-lavoro, purché siano rispettati alcuni requisiti.
L’indennizzabilità dell’infortunio non viene meno nel momento in cui la condotta del lavoratore sia riconducibile a un comportamento imprudente o negligente dello stesso. Tuttavia è opportuno ricordare che nel caso in cui il lavoratore attui un comportamento tale da aggravare volontariamente la situazione che si viene a creare, lo stesso verrà escluso da questa forma di tutela.
Ogni infortunio deve essere denunciato prontamente al datore di lavoro che dovrà poi trasmettere tutta la documentazione medica all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per le opportune verifiche e valutazioni del caso. In ogni caso comunque la struttura sanitaria che rilascia il certificato medico provvede già da tempo all’invio telematico del referto all’INAIL. La liquidazione del danno al lavoratore è effettuata in base a dei parametri ben precisi attraverso delle tabelle utilizzate dall’INAIL per il calcolo del pregiudizio sofferto dal lavoratore.
La liquidazione dell’infortunio sul lavoro con conseguente danno biologico è effettuata in questo modo:
- in caso di invalidità inferiore al 6%non si ha diritto ad alcun indennizzo;
- se l’invalidità è compresa tra 6% e 15%l’INAIL corrisponderà un importo “una tantum” al danneggiato;
- se invece quest’ultima supera il 15%il lavoratore beneficerà di una rendita vitalizia.
Per quanto riguarda invece l’inabilità lavorativa il lavoratore avrà diritto a una indennità secondo le seguenti modalità:
- nella giornata dell’infortunio, l’indennizzo è pari al 100%della retribuzione media giornaliera;
- nei 3 giorni successiviall’infortunio, l’indennizzo si riduce al 60% della retribuzione media giornaliera.
In questo periodo l’indennizzo economico, pagato in busta paga, è interamente a carico del datore di lavoro.
Dal quarto giorno successivo a quello dell’infortunio e fino alla ripresa dell’attività lavorativa, l’indennizzo è in percentuale a carico dell’INAIL. Tuttavia, se previsto dal CCNL (Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro) del lavoratore infortunato, il datore di lavoro deve integrare l’indennizzo economico fino a raggiungere l’intera retribuzione normalmente percepita dal lavoratore. Di seguito la ripartizione percentuale tra INAIL e datore di lavoro:
- dal quarto giorno e fino al novantesimo giorno, il 60%della retribuzione è a carico dell’INAIL;
- dal novantunesimo giorno e fino alla guarigione, il 75%della retribuzione è a carico dell’INAIL.