CENNI NORMATIVI

Sono diverse le novità in vigore nel 2024 per quanto riguarda i bonus assunzione. La nuova Legge di Bilancio non ha previsto il rinnovo di alcune delle misure in vigore nel 2023, in particolare non ci sarà più spazio per il Reddito di Cittadinanza. Il decreto attuativo della riforma fiscale introduce una super deduzione per le nuove assunzioni a tempo indeterminato: arriva l’esonero dei contributi totale al 100% o al 50% per le assunzioni di percettori di ADI (assegno di inclusione) o SFL (supporto formazione e lavoro).

L’INPS ha reso note le agevolazioni per i datori di lavoro che assumono beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro (ADI e SFL) nel 2024 con la seguente Circolare:

INPS – Circolare n. 111 del 29 dicembre 2023

Articoli 10 e 12, comma 10, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. Esonero per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato di soggetti beneficiari dell’Assegno di inclusione e del Supporto per la formazione e il lavoro. Prime indicazioni operative.

L’obiettivo è quello di incentivare l’occupazione di queste particolari categorie secondo quanto previsto dal decreto lavoro. Le prime istruzioni operative sono arrivate dall’INPS nella circolare del 29 dicembre 2023.

L’INPS con la circolare n. 111, pubblicata sul sito il 29 dicembre 2023, fornisce le prime istruzioni operative in merito agli incentivi previsti in favore dei datori di lavoro che assumono i beneficiari dei nuovi strumenti di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale: il supporto per la formazione e il lavoro (SFL) e l’assegno di inclusione (ADI).

Secondo quanto previsto dal decreto lavoro, infatti, per incentivare l’occupazione dei percettori delle misure, ai datori di lavoro spettano specifici bonus assunzione.

In particolare, possono beneficiare un esonero dal pagamento della contribuzione previdenziale a loro carico, ad esclusione dei premi e dei contributi INAIL, fino a 8.000 euro per un anno.

L’esonero contributivo spetta a tutti i datori di lavoro privati, imprenditori o meno, compresi quelli del settore agricolo. Si applica per tutte le assunzioni a tempo indeterminato, a tempo determinato o stagionale, comprese le trasformazioni da tempo determinato. Sono esclusi i rapporti di lavoro intermittente.

L’INPS sottolinea come l’esonero contributivo sia riconosciuto anche nei confronti delle agenzie per il lavoro, che ricevono un contributo pari al 30 per cento dell’incentivo massimo annuo (massimo 2.400 euro oppure 1.200 euro).

Inoltre, L’INPS pone l’accento sulle assunzioni di persona con disabilità, avvenuta grazie all’attività di intermediazione svolta da particolari enti (patronati, enti bilaterali, associazioni senza fini di lucro, enti del terzo settore e imprese sociali), riconoscendo contributi vantaggiosi ai datori di lavoro.

BONUS ASSUNZIONI PER I PERCETTORI DI SFL E ADI

Il bonus per l’assunzione dei percettori del reddito di cittadinanza è venuto meno dal 31 dicembre, ma è sostituito dalle nuove agevolazioni previste per i due nuovi strumenti individuati: il supporto per la formazione e il lavoro e l’assegno di inclusione.

Il decreto lavoro, infatti, nel disciplinare le due nuove misure ha previsto anche l’introduzione di specifici bonus assunzione.

Il nucleo delle agevolazioni consiste in un esonero contributivo completo che può raggiungere fino a 8.000 euro per un anno per ogni assunzione con contratto a tempo indeterminato. Nel caso di contratti a tempo determinato, lo sgravio si riduce della metà.

Per accedere a tali benefici, i datori di lavoro devono inserire l’offerta di lavoro nel Sistema Informativo per l’Inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL).

Si tratta nello specifico di un esonero dal versamento della contribuzione previdenziale che viene concesso per l’attivazione di un contratto subordinato:

  • a tempo indeterminato, pieno o parziale, di apprendistato o di trasformazione da tempo determinato;
  • a tempo determinato o stagionale, pieno o parziale.

Nel primo caso il bonus consiste in un esonero totale dal versamento della contribuzione a carico del datore di lavoro nel limite massimo di 8.000 euro annui per un anno. Sono esclusi i premi e i contributi da versare all’INAIL.

Nel secondo, invece, il bonus spetta per il 50 per cento della contribuzione nel limite di 4.000 euro per un anno e comunque non oltre la durata del rapporto di lavoro.

Sono previste anche agevolazioni per l’attivazione di attività lavorative autonome e per le agenzie per il lavoro.

I datori di lavoro che nel 2024 assumono i beneficiari dell’assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro possono usufruire di questi specifici bonus.

COSA PREVEDONO LE AGEVOLAZIONI

Nei casi di trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato, il bonus può essere fruito per un massimo di ventiquattro mesi, includendo i periodi di esonero già ottenuti per assunzioni a tempo determinato agevolate al 50%.

L’esonero contributivo è esteso anche alle agenzie per il lavoro, che riceveranno un contributo pari al 30% dell’incentivo massimo annuo, fino a un massimo di 2.400 euro o 1.200 euro.

Nel contesto dell’assunzione di persone con disabilità, effettuata tramite specifici enti di intermediazione, il contributo riconosciuto è:

  • 60% dell’intero incentivo per i datori di lavoro.
  • 80% dell’intero incentivo per i datori di lavoro, nel caso di disabilità grave.

Il processo di richiesta di questo bonus prevede la compilazione di un’apposita domanda di ammissione all’agevolazione da inviare all’INPS. Il modulo sarà presto disponibile nella sezione “Portale delle Agevolazioni” del sito dell’Istituto.

La circolare sottolinea anche le condizioni specifiche per poter beneficiare dell’esonero, come la regolarità degli obblighi contributivi e il rispetto degli accordi e contratti collettivi.

Per poterne beneficiare i datori di lavoro devono inserire l’offerta di lavoro nel sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, il SIISL.

LE CONDIZIONI PER BENEFICIARE DELL’ESONERO

Il bonus per l’assunzione dei beneficiari di ADI e SFL è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che inseriscono l’offerta di lavoro nel Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, la piattaforma SIISL.

L’incentivo, inoltre, viene riconosciuto al rispetto delle specifiche condizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015 e dalla legge n. 296/2006:

  • l’assunzione non costituisce attuazione di un obbligo preesistente;
  • l’assunzione non viola il diritto di precedenza alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
  • non sono in atto sospensioni dal lavoro connesse a una crisi o riorganizzazione aziendale;
  • l’assunzione non riguarda lavoratori licenziati nei sei mesi precedenti da parte del datore di lavoro;
  • regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi del DURC;
  • assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;
  • rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali.

Inoltre, nel caso in cui il lavoratore venga licenziato nei 2 anni successivi all’assunzione, il datore di lavoro è tenuto a restituire l’incentivo fruito (ad esclusione del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo).

Per sapere con certezza l’ammontare del beneficio spettante, il datore di lavoro deve inoltrare all’INPS l’apposita domanda di ammissione all’agevolazione. Il modulo di istanza sarà predisposto dall’Istituto e reperibile a breve nella sezione “Portale delle Agevolazioni” del sito.

Per quanto riguarda il cumulo con altri tipi di esonero contributivo, l’INPS sottolinea come il bonus sia compatibile con l’incentivo economico per l’assunzione di persone disabili e con le agevolazioni consistenti in una riduzione della contribuzione previdenziale a carico del lavoratore.