Testo Unico salute e sicurezza emanato con il D.Lgs 81/08, meglio conosciuto come “testo unico sicurezza sul lavoro“, contiene tutte le norme generali concernenti la tutela obbligatoria dei lavoratori attraverso il sistema di sicurezza aziendale. È stato aggiornato il testo con la pubblicazione in Gazzetta ufficiale n.42 del 2 marzo 2024 del decreto legge 19/2024 meglio conosciuto come decreto PNRR 4 (o PNRR quater) contenente numerose disposizioni per migliorare la “governance” del PNRR e altre misure di grande importanza che riguardano le sanzioni in materia di sicurezza sul lavoro, con un occhio di “riguardo” soprattutto alle eventuali violazioni commesse dal datore di lavoro.
Di seguito le modifiche apportate al TU:
- A partire dal 1° ottobre 2024, imprese e lavoratori autonomi devono possedere la patente se intendono operare nei cantieri temporanei o mobili. La patente a punti nei cantieri rappresenta un meccanismo volto ad incentivare e premiare le aziende che dimostrano un impegno concreto nella promozione di misure di prevenzione e miglioramento della sicurezza sul lavoro nel settore edilizio. Nell’ambito di questo sistema, si utilizza la definizione di “patente a crediti”. Quest’ultima fornisce ad ogni impresa un punteggio iniziale di 30 punti e consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili se la dotazione è pari o superiore a 15 crediti.
- il Senato ha recentemente approvato la mozione n. 1-00071 per migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro. Punti chiave di questa mozione sono il potenziamento degli organici e delle competenze degli enti preposti ai controlli di sicurezza, l’analisi di misure per inserire la manutenzione ferroviaria nella categoria dei lavori usuranti, l’introduzione di incentivi per le imprese che implementano misure di sicurezza aggiuntive e sanzioni più severe per le violazioni, l’implementazione di un fascicolo elettronico per ogni lavoratore per monitorare la sicurezza sul lavoro e promuovere la cultura della sicurezza a tutti i livelli di istruzione;
- il Ministero del Lavoro ha emesso un decreto il 20 settembre 2023 che modifica le ammende per violazioni della sicurezza sul lavoro. L’art. 306 del D.Lgs. 81/2008 prevede che le sanzioni siano rivalutate ogni 5 anni in base all’indice ISTAT dei prezzi al consumo. Il decreto sancisce che le ammende riferite alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal D.Lgs. 81/08, nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2023, nella misura del 15,9%;
- sono previste misure in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, misure per il rafforzamento dell’attività di accertamento e contrasto delle violazioni in ambito contributivo e misure di potenziamento del personale ispettivo in materia di lavoro (Ispettorato Nazionale del Lavoro, Nucleo dei Carabinieri, INPS e INAIL) per i controlli relativi alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- si introducono disposizioni di carattere preventivo-incentivante (subordinando l’erogazione di benefici normativi e contributivi all’assenza di violazioni della disciplina in materia di lavoro e legislazione sociale, nonché introducendo una premialità in favore di datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro) e disposizioni di natura repressiva;
- si prevede che al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi sia corrisposto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e per la zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l’attività oggetto dell’appalto;
- si prevede l’estensione del regime di solidarietà nell’obbligazione retributiva e contributiva e della verifica di congruità del costo della manodopera negli appalti pubblici e privati;
- si introduce un nuovo sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi (c.d. patente a crediti), obbligatoria per imprese e lavoratori autonomi che intendano operare nell’ambito di cantieri edili. Sono escluse le imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA.
Sono anche previste, però, misure premiali come la lista di conformità che comporta l’esclusione da ulteriori accertamenti ispettivi per le aziende che non commettono violazioni.
Alcuni commi del decreto prevedono che a seguito di accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale, ivi compresa la tutela della salute e della sicurezza, nei luoghi di lavoro nei quali non emergano violazioni o irregolarità, l’INL possa rilasciare un attestato al datore di lavoro e procedere all’iscrizione dell’impresa in un elenco informatico, consultabile pubblicamente, denominato “lista di conformità INL”.
L’ispettorato del lavoro con nota n. 521 del 13 marzo 2024 riepilogativa ricorda altre novità del decreto tra cui:
- DURC e regolarità contributiva: all’assenza di violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale “comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro individuate con decreto del Ministero del lavoro” è previsto il riconoscimento di benefici normativi e contributivi. Resta fermo il diritto ai benefici “in caso di successiva regolarizzazione degli obblighi contributivi ed assicurativi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, entro i termini indicati dagli organi di vigilanza sulla base delle leggi vigenti;
- Appalto e distacco: obbligo di riconoscere al personale impiegato nell’appalto di opere o servizi e nell’eventuale subappalto “un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nella zona e nel settore connesso con l’attività;
- Aumento dell’importo maxisanzione per lavoro “nero”: l’importo aggiuntivo sale dal 20 al 30%
- Appalti e somministrazione illecita: le violazioni tornano ad avere rilevanza penale con pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda nelle ipotesi in cui “la somministrazione di lavoro è posta in essere con la specifica finalità di eludere norme inderogabili di legge o di contratto collettivo”
- Imprese agricole e attività stagionali: si modifica l’art. 1, comma 354, della L. n. 197/2022 apportando dei correttivi alla disciplina sanzionatoria in materia di impiego di lavoratori stagionali;
- Verifica della congruità: il responsabile del progetto, negli appalti pubblici e il committente, negli appalti privati, sono tenuti a verificare la congruità dell’incidenza della manodopera sull’opera complessiva con conseguenze sanzionatorie in caso di irregolarità
- Incentivi lavoro domestico: “in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento” si prevede l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali ed assicurativi per 24 mesi
- Sanzioni civili per omissione/evasione contributiva: si modificano le sanzioni con riduzione in caso di ravvedimento e dal 1° settembre 2024, si introducono nuovi obblighi a carico dell’INPS “al fine di introdurre nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’Istituto , finalizzate a semplificare e favorire gli adempimenti”
- implementazione ed Efficientamento dell’Ispettorato nazionale del lavoro : si prevede a proroga delle autorizzazioni ad assumere non ancora utilizzate, l’assunzione di n. 250 nuovi ispettori e l’efficientamento delle attività con il rinnovo degli incarichi a ispettori INPS e INAIL coordinati da INL.
Si ricorda infine, che il decreto legge19/2024 è in corso di conversione per cui il testo potrebbe essere oggetto di modifiche in sede parlamentare.