L’INPS con il messaggio n. 1193 del 28 marzo 2023 ha fornito nuovi chiarimenti in merito agli adempimenti a cui sono tenuti i datori di lavoro per l’accredito dei contributi figurativi dei lavoratori in aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive.
Aspettativa Sindacale e per cariche pubbliche elettive
Per aspettativa Sindacale e per cariche pubbliche elettive si intende l’aspettativa che può essere richiesta dal lavoratore dipendente, pubblico e privato, che sia stato investito da un incarico sindacale o eletto in un’assemblea pubblica (es: Parlamento europeo, Parlamento nazionale, Sindaco di comune, ecc.). È un diritto che trova fondamento direttamente nell’art. 51 della Costituzione: “chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro“; in tal modo la Costituzione dà risposta all’esigenza di garantire ai lavoratori il diritto di elettorato passivo (cioè la capacità di essere eletto) in modo da consentire loro un’effettiva partecipazione alla vita politica.
Si tratta di una particolare aspettativa non retribuita che il lavoratore, pubblico e privato, può richiedere per poter svolgere al meglio il suo mandato a seguito di un’elezione presso un’assemblea pubblica. Ad esempio, il lavoratore dipendente che viene eletto sindaco di un paese ha diritto di essere collocato in aspettativa per tutta la durata del mandato. Durante questa aspettativa conserverà il posto di lavoro, ma non ha diritto a retribuzione da parte del datore di lavoro. Naturalmente al lavoratore spetterà l’indennità prevista per la carica pubblica elettiva che è andato a ricoprire.
Ottenere questa aspettativa è un diritto del lavoratore, sancito dalla Costituzione e dallo Statuto dei lavoratori (art. 31), e pertanto il datore di lavoro non può negarla.
Questa aspettativa non può essere negata dal datore di lavoro, neppure per particolari esigenze organizzative e di servizio.
Il trattamento economico e previdenziale
Si tratta di un’aspettativa non retribuita. Per tutta la durata dell’aspettativa il lavoratore dipendente, pubblico e privato, ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non riceverà la retribuzione.
Il lavoratore può rinunciare all’aspettativa e continuare a prestare la sua attività presso il datore di lavoro; in questo caso conserva il diritto alla retribuzione e può optare per i permessi retribuiti necessari allo svolgimento del suo mandato.
Durante l’aspettativa il lavoratore matura l’anzianità di servizio e l’accredito figurativo dei contributi previdenziali rapportati alla retribuzione goduta prima dell’aspettativa.
Il periodo di aspettativa non è, invece, utile alla maturazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Il Testo Unico degli Enti Locali (art. 81 del D. Lgs. n. 267/2000) stabilisce che il lavoratore dipendente, pubblico e privato, eletto consigliere comunale o provinciale (o di comunità montana o unione di comuni), può richiedere l’aspettativa per cariche pubbliche elettive, ma mantiene a suo carico il pagamento degli oneri previdenziali e assistenziali. Così facendo la legge tende a tutelare maggiormente i lavoratori chiamati a ricoprire cariche elettive di rilievo (es. sindaci o presidenti di consiglio comunale/provinciale).
Arrivano dall’Inps, con il messaggio n. 1193 del 28 marzo 2023, le istruzioni operative da osservare per le domande di accredito figurativo dei contributi per cariche elettive e sindacali da parte degli iscritti a tutte le gestioni previdenziali amministrate dall’Istituto.
La contribuzione figurativa, a chi è rivolta e come funziona
La contribuzione figurativa per periodi in cui il rapporto di lavoro è sospeso da aspettativa non retribuita, fruita dal lavoratore per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive o sindacali, è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, privati e fondi speciali che sospendano il proprio rapporto di lavoro dipendente per svolgere un mandato sindacale o elettivo.
Detta contribuzione non tutela il periodo di mandato politico o sindacale in quanto tale, ma ha la ratio di garantire una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro già esistente al momento della proclamazione.
La stessa non può infatti riconoscersi a chi, non essendo lavoratore al momento della proclamazione, sia stato assunto nel corso del mandato né può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione.
In base all’articolo 38, comma 1, L. n. 488/99 i lavoratori che, in ragione dell’elezione o della nomina, maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione spettante sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, per la quota a proprio carico, all’amministrazione dell’organo elettivo che provvederà a riversarle al fondo dell’ente previdenziale di appartenenza.
Con il mess. n. 1193 del 28.03.2023, l’ INPS dunque, chiarisce che, fino a nuova comunicazione, in sede di lavorazione delle istanze di accredito figurato nei casi di aspettativa sindacale o per cariche pubbliche elettive, ai fini della corretta valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile, le Strutture territoriali continueranno a utilizzare il modello “AP 123” ossia la domanda di accredito dei contributi figurativi dei periodi di aspettativa non retribuita al fine di svolgere cariche pubbliche elettive e sindacali per iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici e Privati.
I datori di lavoro interessati sono tenuti a compilare e a consegnare ai lavoratori il modello menzionato devono continuare a compilare e consegnare ai lavoratori.
L’ Istituto invita alla massima attenzione nella compilazione del modello con particolare riguardo alla valorizzazione della retribuzione figurativa accreditabile.
Modalità di presentazione
Le domande devono essere presentate esclusivamente in forma telematica e utilizzando l’apposita piattaforma illustrata con precedente circolare n. 129/2022, entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di riferimento, attraverso uno dei seguenti canali:
- WEB – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino attraverso il portale dell’Istituto;
- Contact Center Multicanale – raggiungibile al numero verde gratuito 803.164 (da telefono fisso) o 06.164164 (da telefoni cellulari);
- Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Istruzioni operative
Con il messaggio in oggetto l’Istituto chiarisce che, fino a nuova comunicazione, le proprie strutture territoriali continueranno a utilizzare il modello AP 123, che i datori di lavoro interessati devono quindi continuare a compilare e consegnare ai lavoratori.
Accredito contributi figurativi aspettativa cariche pubbliche elettive e sindacali
Cos'è
È la contribuzione figurativa riconosciuta per periodi in cui il rapporto di lavoro è sospeso da aspettativa non retribuita, fruita dal lavoratore per lo svolgimento di cariche pubbliche elettive (articolo 3, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e articolo 31, legge 20 maggio 1970, n. 300).
A chi è rivolto
La contribuzione figurativa è riconosciuta ai lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici, privati e fondi speciali che sospendano, mediante aspettativa non retribuita, un rapporto di lavoro dipendente al fine di svolgere un mandato sindacale o elettivo.
Come funziona
Per il principio della preesistenza del rapporto di lavoro dipendente, la contribuzione figurativa non tutela il periodo di mandato politico o sindacale in quanto tale, ma garantisce una protezione conservativa della posizione assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro già esistente al momento della proclamazione.
La contribuzione figurativa non può riconoscersi a colui che, non essendo lavoratore al momento della proclamazione, sia stato assunto, successivamente, nel corso del mandato per il quale è fatta richiesta. Del pari, la copertura figurativa di cui alla citata normativa non può riguardare aspettative fruite nel corso di rapporti di lavoro successivi a quello durante il quale è avvenuta la proclamazione.
Il provvedimento di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o sindacali sono efficaci, ai fini dell’accreditamento della contribuzione figurativa, se assunti con atto scritto.
I lavoratori, qualora intendano avvalersi della facoltà di accreditamento dei contributi figurativi, devono presentare la domanda entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale ha avuto inizio l’aspettativa, a pena di decadenza.
In base all’articolo 38, comma 1, legge 23 dicembre 1999, n. 488 i lavoratori dipendenti dei settori pubblico e privato, eletti membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo o di assemblea regionale ovvero nominati a ricoprire funzioni pubbliche, che in ragione dell’elezione o della nomina maturino il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere l’equivalente dei contributi pensionistici, nella misura prevista dalla legislazione vigente, per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa per lo svolgimento del mandato elettivo o della funzione pubblica. Il versamento delle relative somme, deve essere effettuato all’amministrazione dell’organo elettivo o di quello di appartenenza in virtù della nomina, che provvederà a riversarle al fondo dell’ente previdenziale di appartenenza.
Il mancato versamento della quota a carico impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota è riferita.
La domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà esclusivamente per coloro che rientrano nella fattispecie suddetta.
Il rinnovo tacito, infatti, non opera laddove, in ragione dell’elezione o della nomina, l’interessato non maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione. In questo caso vige la regola generale di cui all’articolo 3, comma 3, d.lgs. 564/1996, per cui la domanda va presentata, a pena di decadenza, entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all’anno solare precedente.
La quota a carico è soggetta all’aggravio delle somme aggiuntive per il caso di ritardo nel pagamento. Il mancato versamento della quota a carico e delle somme aggiuntive per il ritardo impedisce l’accredito figurativo del periodo a cui la quota e le relative somme aggiuntive sono riferite.
La quota a carico è soggetta al termine prescrizionale quinquennale.
Quando fare domanda
La domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata per ogni anno solare o per frazione di esso entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l’aspettativa a pena di decadenza.
Solo per i membri del Parlamento nazionale, del Parlamento europeo, delle assemblee regionali o per i nominati a ricoprire funzioni pubbliche che in ragione della nomina maturino un diritto a un vitalizio o un incremento di pensione, la domanda si intende tacitamente rinnovata ogni anno salvo espressa manifestazione di volontà in senso contrario.
Come fare domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente online all’INPS attraverso il servizio dedicato.
Ai fini della trasmissione delle domande online, si rimanda alle indicazioni fornite con la circolare INPS 24 ottobre 2017, n. 153, per gli iscritti alle gestioni private, inclusi il Fondo Pensioni Sportivi Professionisti (FPSP) e Fondo Pensioni Lavoratori dello spettacolo (FPLS).
Per gli iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici si rimanda alle indicazioni fornite con il messaggio 147/2018.
In alternativa, si può fare la domanda tramite:
- Contact center al numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 da rete mobile;
- enti di patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.
Documentazione necessaria da allegare alla domanda telematica, ai fini dell’accredito figurativo iscritti gestioni private
- Provvedimento scritto di collocamento in aspettativa e relativi provvedimenti scritti di proroga.
Ai fini del riconoscimento della contribuzione figurativa deve essere allegato l’atto di emanazione datoriale, dell’epoca, scritto, datato e sottoscritto per esteso dal datore di lavoro, con cui il lavoratore è stato collocato in aspettativa. Tale atto, deve risultare antecedente al periodo di aspettativa concesso. - Dichiarazione sostitutiva di atto notorio del datore di lavoro.
Le dichiarazioni ora per allora non possono essere utilizzate come alternativa all’esibizione del provvedimento di collocamento in aspettativa. Non possono essere utilizzate nemmeno per provare una durata dell’aspettativa che sconfessi o risulti incompatibile con quanto documentato nel provvedimento di collocamento in aspettativa o nelle relative proroghe.Nei limiti suindicati, deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata del datore di lavoro, ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 47 e 76, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti, con riferimento specifico al periodo per il quale è chiesto l’accredito figurativo, la sussistenza dello stato di aspettativa non retribuita e che, quindi, non si sono verificati fatti, atti o circostanze, che abbiano determinato il venir meno degli effetti degli atti concessori dell’aspettativa medesima (modulo AP123).
Dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal datore di lavoro riguardo alle retribuzioni ai sensi degli artt. 3, comma 4, decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564 e 8, comma 8, legge 23 aprile 1981, n. 155.
È onere dell’interessato produrre i prospetti retributivi redatti dal datore di lavoro. I prospetti retributivi devono recare l’espressa assunzione di responsabilità del datore di lavoro ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 47 e 76, d.p.r. 445/2000 (modello AP123).
Per il riconoscimento dell’accredito figurativo per carica elettiva si dovrà inoltre allegare:
- Certificazione dell’organismo pubblico sulle funzioni svolte.
La certificazione degli organismi pubblici è acquisita dalla sede territoriale dell’INPS tramite contatti diretti con l’organo pubblico. Il lavoratore, in sede di istanza, deve rilasciare una dichiarazione ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 47, 75 e 76 del d.p.r. 445/2000, circa la funzione svolta, la data della sua proclamazione, l’organo presso cui reperire la certificazione, precisando inoltre se, in ragione della carica, maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione.
- Certificazione del pagamento della quota a carico ai sensi dell’art. 38, legge 23 dicembre 1999, n. 488 nei casi in cui, in ragione dell’elezione o della nomina, l’interessato maturi il diritto a un vitalizio o a un incremento della pensione.
Per il riconoscimento dell’accredito figurativo per carica sindacale si dovrà inoltre allegare
- Provvedimento formale d’incarico sindacale. Questo provvedimento, tra l’altro, deve specificare l’articolo dello statuto sindacale in cui è contemplata la carica attribuita al lavoratore per la quale si richiede il beneficio e la data di attribuzione della carica.
- Dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall’organizzazione sindacale. L’attestazione deve, tra l’altro, specificare natura e svolgimento delle funzioni attribuite nonché l’articolo dello statuto sindacale in cui è contemplata la carica attribuita al lavoratore per la quale si richiede il beneficio e la data di attribuzione della carica. Deve essere resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 38, 47 e 76 del d.p.r. 445/2000 (modulo AP124).
- Statuto sindacale. Lo statuto sindacale che prevede la carica e applicabile al caso specifico secondo il tempo.