Il Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e successive modifiche (articoli 41-47), disciplina il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e all’occupazione giovanile, ovvero l’apprendistato che permettere alle aziende di formare l’apprendista prima di assumerlo. Tutte le aziende possono avvalersi degli apprendisti. Nel caso in cui si hanno massimo 10 dipendenti il rapporto apprendisti/lavoratori dipendenti può essere massimo pari a 1; con più di 10 dipendenti l’azienda si può avvalere di tre apprendisti ogni due lavoratori subordinati. I principali benefici per le aziende che assumono con il contratto di apprendistato sono:

  • a livello retributivo, la possibilità di inquadrare il lavoratore fino a 2 livelli inferiori rispetto a quello spettante in applicazione del contratto collettivo nazionale di riferimento o, in alternativa, di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e proporzionata all’anzianità di servizio;
  • a livello contributivo, la possibilità di beneficiare di un trattamento agevolato fino all’anno successivo alla prosecuzione dell’apprendistato come rapporto di lavoro subordinato ordinario;
  • l’apprendista non rileva ai fini del raggiungimento dei limiti numerici presi in considerazione da leggi e contratti collettivi per l’applicazione di specifiche normative o istituti.

Ogni contratto di apprendistato deve essere accompagnato dal Piano Formativo Individuale (PFI). Si tratta di un documento contenente tutte le informazioni riguardo il rapporto instaurato tra l’azienda, l’apprendista e l’ente preposto alla formazione. Il contratto di apprendistato è molto flessibile, infatti si può decidere per un contratto a tempo indeterminato full time o part time a seconda delle esigenze aziendali. Qualora l’azienda voglia assumere il lavoratore si può trasformare il contratto di apprendistato in un normale contratto a tempo indeterminato anche prima della scadenza. Ad ogni modo tutte le tipologie di apprendistato devono durare almeno 6 mesi.

L’apprendistato si articola in tre tipologie:

  1. apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, per i giovani dai 15 ai 25 anni compiuti, finalizzato a conseguire uno delle predette qualificazioni in ambiente di lavoro;
  2. apprendistato professionalizzante, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato ad apprendere un mestiere o a conseguire una qualifica professionale;
  3. apprendistato di alta formazione e ricerca, per i giovani dai 18 e i 29 anni compiuti, finalizzato al conseguimento di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli istituti tecnici superiori, per attività di ricerca nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche.

Ma, oltre alle su citate tipologie, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della qualificazione o riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di età, anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all’art. 22 ter del Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, oltre ai lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione (art. 47, comma 4, D.Lgs. n. 81/2015, come modificato dalla Legge di Bilancio 2022, Legge 30 dicembre 2021, n. 234, art. 1, comma 248). Per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze fino a 9 addetti uno sgravio contributivo del 100% con riferimento alla contribuzione per i periodi maturati nei primi 3 anni di contratto. 

Abbiamo detto che l’apprendistato è inquadrato come una tipologia di contratto a tempo indeterminato per cui l’obiettivo ultimo è effettivamente favorire l’inserimento della risorsa in azienda al termine del periodo di formazione stipulando un normale contratto di lavoro a tempo indeterminato come stabilito dall’articolo 2118 del c.c. Ciò non implica che si è obbligati ad assumere la risorsa; la legge infatti stabilisce che, una volta terminato l’apprendistato, si può decidere per l’interruzione del rapporto lavorativo, senza dover esplicitare la motivazione (recesso ad nutum). Il rapporto può interrompersi anche durante l’apprendistato stesso. Il dipendente ha facoltà di presentare le dimissioni rispettando i canonici 15 giorni di preavviso. Qualora sia ancora in periodo di prova non è tenuto a rispettare alcun preavviso. Il diritto di recesso è quindi esercitabile dall’apprendista in qualsiasi momento. Quest’ultimo non è tenuto a fornire le motivazioni che lo hanno spinto a dimettersi. Le dimissioni senza rispettare il preavviso, autorizzano a trattenere la parte di retribuzione spettante dalla busta paga.  Indipendentemente da come il rapporto di lavoro si interrompe si è tenuti a comunicare la fine dell’apprendistato al Centro per l’Impiego, inviando il modello Unilav. Le risorse umane sono il bene più prezioso che l’azienda può avere. Lo strumento dell’apprendistato è stato creato appositamente per invogliare le aziende a investire nei talenti. Grazie all’apprendistato infatti si riducono considerevolmente i costi per la formazione, i quali da sempre rappresentano un limite allo sviluppo delle piccole imprese.