BONUS ASSUNZIONE GIOVANI 2024

Il bonus per l’assunzione di giovani under 35, è disciplinato dall’articolo 22 del DL n. 60/2024 (cosiddetto Decreto Coesione). L’obiettivo della misura è l’incremento occupazionale stabile di giovani. Il nuovo incentivo si applica quindi alle assunzioni dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2025

Si tratta di uno sgravio dei contributi previdenziali del 100%, con esclusione di premi e contributi INAIL, fino all’importo massimo mensile di 500 euro per i 24 mesi successivi all’assunzione. Per i datori di lavoro privati che assumono lavoratori in una sede o unità produttiva situata nelle Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, l’importo massimo mensile sale a 650 euro. Oltre al requisito anagrafico, nel DL è prevista un’altra condizione: il lavoratore non deve essere mai stato occupato a tempo indeterminato. La nuova assunzione dovrà avvenire con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. L’agevolazione spetta anche in caso di trasformazione di un contratto già in corso a tempo determinato. Oltre alla nuova agevolazione inserita nel decreto Coesione, si ricorda che per l’assunzione dei giovani nel 2024 è in vigore anche un’altra agevolazione, legata all’età dei lavoratori e delle lavoratrici che vengono assunte. Si tratta dei bonus per i giovani con meno di 30 anni, previsto dalla Legge di Bilancio 2018. L’incentivo spetta ai datori di lavoro del settore privato. Anche in questo caso deve essere rispettato una condizione: i giovani con assunzione agevolata non devono mai essere stati assunti a tempo indeterminato. L’agevolazione consiste in un esonero contributivo pari al 50% della retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali, con esclusione dei premi e contributi INAIL. L’importo massimo concesso per ciascuna assunzione è di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, e la durata massima è di 36 mesi.

Al fine di favorire le pari opportunità nel mercato del lavoro per le cosiddette lavoratrici svantaggiate, il Decreto coesione introduce il Bonus donne con cui è riconosciuto un esonero contributivo in favore dei datori di lavoro privati che dal 1° settembre 2024 fino al 31 dicembre 2025 assumono lavoratrici – di qualsiasi età e prive di un impiego regolarmente retribuito (da sei mesi nelle regioni del Mezzogiorno e da ventiquattro mesi ovunque residenti) – con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di euro 650,00 su base mensile per ciascuna lavoratrice e per un periodo massimo di 24 mesi. L’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 216/2023. Con il Bonus ZES over 35, sempre nello stesso decreto coesione, è stato previsto un nuovo esonero a favore dei datori di lavoro che intendono effettuare nuove assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato a far data dal 1° settembre 2024 sino al 31 dicembre 2025, in una delle regioni ubicate nella Zona ZES che è stata istituita quale Zona economica speciale per il Mezzogiorno e comprende tutti i comuni dei territori delle regioni svantaggiate quali Abruzzo, Basilicata Calabria, Campania, Molise, Sicilia e la Sardegna. L’esonero è riconosciuto esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti nel mese di assunzione presso una sede o unità produttiva ubicata in una delle richiamate regioni svantaggiate. Ai fini dell’accesso al beneficio, il lavoratore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver compiuto 35 anni di età;
  • risultare disoccupato da almeno 24 mesi.

L’ammontare dell’esonero è pari al 100% della contribuzione previdenziale a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di Euro 650,00 su base mensile per ciascun lavoratore, per un periodo massimo di 24 mesi, e comunque nei limiti della spesa autorizzata.

Inoltre, l’esonero non è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente ed è compatibile, senza alcuna riduzione, con la maggiorazione del costo ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni di cui all’articolo 4 del D.lgs. 216/2023.

Chiaramente i datori di lavoro, per poter beneficiare delle agevolazioni contributive in argomento, devono rispettare le condizioni generali previste dall’articolo 31 del D.lgs. 150/2015 e, inoltre:

  • devono essere in regola con i versamenti contributivi (DURC regolare);
  • devono pienamente rispettare le norme di legge e di contratto collettivo, anche in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
  • non devono essere responsabili di violazione nelle materie di lavoro e della legislazione sociale, ivi comprese le violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro, nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
  • non devono aver proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione incentivata a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e a licenziamenti collettivi, di lavoratori con la medesima qualifica della lavoratrice per la quale si beneficia dell’esonero contributivo (per Bonus Giovani e Bonus ZES over 35).