Contratto misto (dipendenti e autonomi)
Per contratto misto si intende un contratto atipico che risulta dalla combinazione di distinti schemi negoziali fusi insieme dall’unicità della causa, dando luogo ad una convenzione unitaria per autonoma individualità.
Di contratto misto si parla anche con riferimento all’ipotesi di una pluralità di cause concorrenti nell’unicità del rapporto. Alla Camera dei Deputati, in data 19 settembre 2024, è stato approvato e trasmesso al Senato, il disegno di legge n. 1532-bis, recante “Disposizioni in materia di lavoro” (c.d. DDL Lavoro); l’art. 8-bis del D.D.L. Lavoro consente a un singolo individuo di essere contemporaneamente dipendente part-time e lavoratore autonomo in regime forfettario presso la medesima azienda.
Dunque, il nuovo decreto introduce nuove disposizioni che avranno un impatto considerevole sui lavoratori autonomi che operano in regime forfettario e contemporaneamente svolgono attività di lavoro dipendente; una nuova formula contrattuale che si struttura in questo modo: un rapporto di lavoro part-time, con un orario compreso tra il 40% e il 50%, a tempo indeterminato, associato a un contratto certificato di lavoro autonomo o professionale. I due contratti devono essere stipulati contemporaneamente.
La disposizione in questione stabilisce un’importante eccezione alla causa ostativa prevista dalla L. 140/2014. Questa eccezione riguarda specificamente i professionisti iscritti a registri o albi che lavorano con contratto subordinato part-time. L’azienda potrà reclutare un lavoratore, allo stesso tempo, in parte con un rapporto di lavoro autonomo a partita Iva e in parte con un contratto di lavoro dipendente, ossia a part-time tra il 40 e 50% del tempo pieno. In tal caso, il lavoratore potrà accedere al regime forfettario per il reddito di lavoro autonomo (oggi vietato), pagando quindi il 15% di tasse (anche l’azienda ricaverà minori costi retributivi e contributivi).
Vediamo nel merito come funziona il contratto misto: la novità è introdotta come deroga al divieto oggi vigente di accesso al regime forfettario, per i lavoratori la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo siano stati nei due anni precedenti (è la c.d. clausola contro le false partite Iva mono-committenti). Si ricorda che si ha accesso al regime forfetario con compensi o ricavi fino a 85mila euro e che il regime prevede il pagamento di un’imposta sostitutiva dell’Irpef del 15%. Il contratto misto viene introdotto in due declinazioni.
- La prima interessa i professionisti iscritti in albi o registri e i datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti. L’accesso al regime forfettario (con apertura della partita Iva) è consentito in caso di contestuale assunzione con stipula di un contratto subordinato a part time e indeterminato, con un orario tra il 40 e 50% del tempo pieno previsto dal Ccnl applicato in azienda. Inoltre, occorre che il contratto di lavoro autonomo venga certificato e non abbia, rispetto al contratto dipendente, sovrapposizioni riguardo all’oggetto, modalità della prestazione, orario e giornate di lavoro.
- La seconda declinazione interessa i professionisti senza iscrizione ad albo o registri, cioè tutte le altre persone fisiche intenzionate a svolgere attività di lavoro autonomo. Anche a loro favore è possibile la deroga al divieto di accesso al regime forfettario in caso di contestuale rapporto di lavoro dipendente, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previste uno specifico accordo aziendale sottoscritto ai sensi dell’art. 8 del dl n. 138/2011 (c.d. accordo di prossimità).
Un’altra condizione stabilita dalle nuove norme riguarda la necessità di evitare la sovrapposizione tra le attività svolte come dipendente e quelle come autonomo. Non devono esserci conflitti di interesse o di orario tra i due tipi di lavoro e il lavoratore deve eleggere un domicilio professionale distinto da quello dell’azienda per la quale lavora come dipendente.