DECRETO ANTICIPI

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (n. 244 del 18/10/2023) il DL 145/2023 cosiddetto “Decreto anticipi”.

Sulla G.U. del 18 Ottobre è stato pubblicato il d.l. 18 ottobre 2023, n. 145 cd. decreto anticipi (testo in calce) che contiene misure in materia di pensioni, rinnovo dei contratti pubblici e disposizioni fiscali, misure in favore delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, anche per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, misure in materia di investimenti e sport e di lavoro, istruzione e sicurezza. 

Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel corso di un intervento sulla manovra in commissione Bilancio della Camera, Roma, 04 dicembre 2018.
ANSA/MASSIMO PERCOSSI[/caption]

Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, nel corso di un intervento sulla manovra in commissione Bilancio della Camera, Roma, 04 dicembre 2018.
ANSA/MASSIMO PERCOSSI[/caption]

Tra i temi in ballo, la proroga del superbonus, lo smart working per fragili e genitori di figli under 14, il bonus psicologo, gli affitti brevi, i fringe benefit bancari .

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 244 del 18 ottobre 2023 il decreto-legge n. 145/2023, cd. decreto Anticipi collegato alla manovra finanziaria, prevede principalmente misure di carattere fiscale ma reca anche alcuni provvedimenti in materia di lavoro e previdenziale, che di seguito sintetizziamo:

  1. Anticipo del conguaglio della perequazione delle pensioni (art. 1). Al fine di contrastare gli effetti negativi dell’inflazione per l’anno 2023, e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, il DL prevede l’anticipo al 1 ° dicembre 2023 del conguaglio della perequazione, ossia il meccanismo di adeguamento delle prestazioni al caro vita sulla base di indici ISTAT.
  2. Anticipo sul rinnovo dei contratti pubblici (art. 3). Si dispone, per il mese di dicembre 2023, l’incremento, a valere sull’anno 2024, dell’indennità di vacanza contrattuale per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, salva l’effettuazione di eventuali successivi conguagli.
  3. Indennità per il part time ciclico verticale (art. 18). Per i soggetti titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico con aziende private nel 2022, che preveda periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa e che, alla data della domanda, non siano titolari di un altro rapporto di lavoro dipendente oppure percettori di NASpI o di un trattamento pensionistico, viene riconosciuta un’indennità una tantum pari a 550 euro. L’indennità in questione non concorre alla formazione del reddito e viene erogata dall’INPS, nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l’anno 2023.
  4. Modifiche al reddito di cittadinanza (art. 19). Viene concesso un mese in più, fino al 30 novembre 2023, ai servizi sociali per comunicare all’INPS tramite la piattaforma l’avvenuta presa in carico dei soggetti non attivabili al lavoro. Decorso il termine, in assenza della comunicazione citata, l’erogazione del reddito verrà sospesa.

Smart working genitori con figli under 14: cosa prevede la proroga al 2024

Prorogato fino al 31 marzo 2024 lo smart working per i genitori lavoratori dipendenti nel settore privato con almeno un figlio di età inferiore ai 14 anni conviventi.

Con un emendamento al decreto Anticipi è stata infatti confermata la possibilità di svolgere il lavoro in modalità agile anche il prossimo anno, superando la precedente scadenza fissata al 31 dicembre 2023,a patto che sia compatibile con le mansioni svolte da dipendente e che, nell’ambito familiare, l’altro genitore non usufruisca di strumenti di supporto al reddito.

Lo smart working semplificato spetta ai genitori di uno o più figli under 14 conviventi, dipendenti del settore privato, che possono esercitare tale diritto, senza la necessità di accordi individuali con il datore di lavoro. L’emendamento al decreto Anticipi non ha previsto modifiche ai requisiti, pertanto, per aver diritto al lavoro agile, continuano ad richieste due condizioni legislative:

  • che lo smart working sia compatibile con le mansioni svolte dal dipendente;
  • che nell’ambito familiare, l’altro genitore non stia usufruendo di strumenti di sostegno al reddito a causa della sospensione o della cessazione dell’attività lavorativa (tipo NaspiDIS COLLammortizzatore unico, etc) o non sia impiegato.

Se si è genitori di figli al di sotto dei 14 anni e le mansioni lavorative possono essere svolte anche da casa, è possibile proporre di adottare la modalità di smart working semplificata fino al 31 marzo 2024. Basterà presentare richiesta al datore di lavoro e poi attendere che sia il capo a fare le dovute comunicazioni.

 Il lavoratore quindi deve fare richiesta al suo datore di lavoro. Poi:

  • il datore di lavoro o un intermediario abilitato deve effettuare la comunicazione tramite la procedura standard su Servizi Lavoro, utilizzando l’applicativo “Lavoro agile”;
  • fino al 31 marzo 2024, salvo il legislatore non decida diversamente cambiando nel corso del nuovo anno la normativa, non c’è obbligo di allegare un accordo individuale, ma è essenziale specificare nella comunicazione che si tratta di un lavoratore appartenente alle categorie senza accordo (lavoratori fragili o genitori di under 14) 

Per presentare domanda, bisognerà usare i modelli messi a disposizione dal Ministero.

RICERCA E SVILUPPO: NOVITÀ DEL NUOVO DECRETO “ANTICIPI”

Il recente decreto 145/2023 (c.d. “Anticipi”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 18 ottobre, ha introdotto alcune novità e modificazioni rilevanti in materia “Ricerca e Sviluppo”.

È stato innanzitutto posticipato il termine entro cui le imprese possono aderire alla procedura per il riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo, senza l’applicazione di interessi e sanzioni (come prevista dall’articolo 5, commi da 7 a 12 del D.l. n.146 del 2021). Il suddetto termine passa perciò, dal 30 novembre 2023 al 30 giugno 2024. In tal modo verrà dato alle imprese maggior tempo per valutare con più consapevolezza se aderire o meno alla sanatoria analizzando quindi tutti i rischi e gli svantaggi che tale scelta può comportare.

Conseguentemente al posticipo dell’istanza, anche i termini per il riversamento dell’imposta subiranno una modifica, passando dal 31 dicembre 2023 al 16 dicembre 2024; nel caso in cui l’impresa opti invece per una rateizzazione, si andrà al 16 dicembre 2024, 2025 e 2026, con aggiunta di interessi legali a partire dal 17 dicembre 2024.

Le imprese interessate dal riversamento spontaneo del credito, come previsto dall’articolo 5, commi da 7 a 12 del Dl 146 del 2021, sono:

  • quelle che hanno svolto attività in tutto o in parte non qualificabili come ricerca e sviluppo ammissibili ai fini del credito d’imposta, sostenendone le relative spese;
  • quelle che dal 2017 hanno svolto attività di ricerca e sviluppo su commessa estera in modo non conforme all’interpretazione dell’articolo 1 comma 72 della legge 145/2018; hanno commesso errori nella quantificazione o nell’individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità; hanno commesso errori nella determinazione della media storica di riferimento.

Infine,  non potranno accedere al riversamento spontaneo senza interessi e sanzioni, quelle imprese che hanno usufruito indebitamente del credito mediante condotte fraudolente, fattispecie simulate e mancanza di documentazione.

A fronte di tale problematica che ha generato la nascita della necessaria sanatoria, è stata inoltre introdotta dal Dl la possibilità di certificare il progetto, mettendolo così al riparo da contestazioni da parte dell’amministrazione finanziaria. Lo stesso Ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso ha così commentato: «L’albo dei certificatori per conto delle imprese darà certezza sul fatto che le imprese abbiano diritto al credito d’imposta per ricerca e sviluppo». Tale albo sarà pronto a partire dagli inizi del 2024.

Decreto Anticipi, per il bonus psicologo 5 milioni in più nel 2023

Per il sostegno alle sedute arriva il raddoppio dei fondi.

Il finanziamento spunta nel pacchetto degli emendamenti parlamentari al decreto Anticipi che è stato riformulato dal governo. Ci sono 5 milioni in più per il bonus psicologo. Uno stanziamento aggiuntivo che porta la dotazione complessiva, per quest’anno, a 10 milioni.

La dotazione è comunque inferiore ai 25 milioni di euro stanziati nel 2022, ma rinforza il bonus 2023, per il quale il Ministro della Salute ha già firmato il decreto attuativo; si attendono solo le istruzioni INPS per la presentazione delle domande.

Il bonus può andare da 500 a 1500 euro a seconda dell’ISEE, il cui tetto massimo è pari a 50mila euro. Il voucher minimo scatta con Indicatore superiore a 30mila euro, quello massimo con ISEE fino a 15mila euro.

La somma totale si divide in voucher da 50 euro a seduta, se il costo è più alto il paziente paga la differenza.

Le altre misure

Fra le misure più importanti già previste dal testo originario del provvedimento, ricordiamo anche: il conguaglio delle pensioni anticipato a dicembre, il rinnovo dei contratti pubblici, la proroga del secondo acconto IRPEF delle Partite IVA con ricavi fino a 170mila euro ed il rifinanziamento della Nuova Sabatini.

Tempi di approvazione

Il Decreto Anticipi termina in questi giorni l’iter in commissione Bilancio al Senato e la prossima settimana sarà in Aula. L’approvazione procederà d’ora in poi a tappe forzate: il testo deve ancora passare alla Camera e la trasformazione in legge deve avvenire entro il 18 dicembre.