Il diritto alle ferie è uno dei diritti più importanti che hanno i lavoratori, è sancito con l’articolo 36 della Costituzione italiana in cui si specifica che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi”. In questo modo, il lavoratore dipendente è tutelato da situazioni nelle quali verrebbe sottopagato e sfruttato. Successivamente il decreto legislativo numero 66/2003, oltre a stabilire riposi settimanali e pause giornaliere, organizza alcuni degli aspetti più importanti del diritto alle ferie annuali. Infatti stabilisce che: 

  • Il periodo minimo di ferie che il dipendente matura annualmente è di quattro settimane all’anno (i contratti collettivi di lavoro possono stabilire condizioni di miglior favore).
  • Questo periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità peferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.
  • I contratti collettivi integrano le previsioni di legge, stabilendo la durata e le modalità di fruizione del periodo di ferie.

Con il Decreto Legislativo 213 del 2004, viene stabilito il periodo entro cui consumare le ferie delle quattro settimane obbligatorie:

  • almeno due settimane devono essere godute nell’anno di maturazione, anche in modo consecutivo, se il lavoratore lo richiede;
  • le altre due entro i 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione.

Ad esempio: un lavoratore che nel 2024 matura quattro settimane di ferie ne deve consumare due entro dicembre 2024 e due non oltre il 30 giugno del 2026

Per quanto riguarda il diritto alle ferie dei dipendenti pubblici che hanno un turno articolato su 6 giornate settimanali, il contratto collettivo indica che la durata è di 32 giorni lavorativi all’anno (28 + 4 giorni di festività soppresse). Se l’orario settimanale di lavoro è distribuito su 5 giorni, il sabato non è giorno lavorativo e i giorni di ferie si riducono da 32 a 28. Le ferie ovviamente non vanno confuse o sovrapposte né con i giorni non lavorativi, né con le domeniche.

In base ai vari CCNL, le ferie vanno fruite, in periodi compatibili con le esigenze di servizio. L’ente pianifica le ferie dei dipendenti al fine di garantire la fruizione delle stesse nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti. Compatibilmente con le esigenze del servizio, il dipendente può frazionare le ferie in più periodi. Esse sono fruite nel rispetto dei turni di ferie prestabiliti. Inoltre per i dipendenti in part- time, a prescindere da quale sia il tipo di part-time (orizzontale, verticale o misto) la legge specifica che i dipendenti assunti con contratto di lavoro part-time hanno diritto allo stesso trattamento economico e normativo dei lavoratori assunti con contratto a tempo pieno. Questo, è valido anche per quanto riguarda le ferie, solo che il calcolo deve essere proporzionale alle ore di lavoro.

Diversamente accade per i lavoratori con contratto Co.co.pro. (contratto a progetto) o contratto di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co), la normativa delle 4 settimane di ferie non trova applicazione in quanto sono prestazioni di natura autonoma. Il periodo di ferie matura in proporzione all’attività realmente svolta, cioè in base ai giorni lavorati. In conclusione si può affermare che le ferie maturano mensilmente e sono irrinunciabili. La maturazione delle ferie inizia al momento dell’assunzione e termina alla conclusione del rapporto di lavoro. Il lavoratore dipendente ogni mese matura un rateo di ferie, a condizione che lo stesso abbia lavorato per almeno 15 giorni. Oltre alle ferie i lavoratori hanno diritto a permessi lavorativi in quanto è un diritto riconosciuto dalla legge italiana e consente ai dipendenti di potersi assentare dal lavoro per periodi brevi e diversi a seconda del contratto collettivo della categoria cui appartengono.  Ovvio non tutti i permessi sono retribuiti per cui dobbiamo fare una distinzione tra permessi di lavoro retribuiti e permessi di lavoro non retribuiti.

I permessi di lavoro non retribuiti vengono concessi, previo accordo tra le parti; durante la fruizione di permessi non retribuiti, il dipendente non matura giorni di ferie. Nel caso di un permesso di lavoro retribuito il dipendente riceve regolare compenso anche quando non fornisce le sue prestazioni. Ciò non avviene se il permesso di lavoro è non retribuito. Infatti, in questa circostanza, il datore non è obbligato a fornire un’indennità al lavoratore. Di seguito alcuni esempi di permessi che il lavoratore può richiedere.

Permessi