Si definisce lavoro autonomo l’attività di un soggetto che sceglie liberamente le modalità, i tempi e il luogo della prestazione lavorativa. Si tratta, quindi, di un’attività svolta da lavoratori che non sono dipendenti e che hanno il solo obbligo di realizzare quanto concordato con i propri clienti. Ad esempio, uno sviluppatore freelance che si impegna a realizzare un’app per smartphone secondo le specifiche volute da un’azienda.

L’attività di lavoro autonomo può essere di due tipi: abituale o occasionale. Se l’attività è svolta in modo regolare o continuativo si definisce abituale e richiede una p. IVA. È il caso, ad esempio, del consulente marketing che ogni mese lavora per i propri clienti. Se l’attività, invece, è svolta in modo sporadico e non continuativo, si definisce occasionale e non prevede particolari adempimenti.

I lavoratori autonomi possono essere classificati in diverse tipologie:​

  • Professionista iscritto ad un albo e avente una cassa previdenziale privata 
  • Professionista sprovvisti di albo professionale, iscritti alla gestione separata INPS
  • Ditte individuali artigiane o commerciali 
  • Lavoratori autonomi occasionali

PROFESSIONISTI ISCRITTI AD UN ALBO

Sono tutti quei professionisti, come ad esempio gli Avvocati, gli Ingegneri, i Medici, che esercitano una professione che richiede obbligatoriamente l’iscrizione ad un albo professionale per essere svolta.

Questi professionisti devono versare i propri contributi alla cassa previdenziale privata della propria categoria professionale.

PROFESSIONISTI SPROVVISTI DI ALBO PROFESSIONALE

Alcune professioni, come il fotografo, il web designer o il grafico, sono sprovviste di un albo professionale di riferimento né di una cassa previdenziale dedicata. 

Per questa categoria di professionisti, è stata istituita dall’INPS la gestione separata, una specifica cassa previdenziale alla quale versare i contributi previdenziali

DITTA INDIVIDUALE​

I lavoratori autonomi che esercitano un’attività artigianale o commerciale devono aprire una ditta individuale che comporta, oltre l’apertura di una Partita IVA, anche l’apertura di una posizione presso la camera di commercio. Questi lavoratori autonomi devono versare i contributi previdenziali alla gestione Artigiani o Commercianti dell’INPS.

LAVORATORE AUTONOMO OCCASIONALE

Per lo svolgimento di un’attività di lavoro autonomo non è sempre necessaria la Partita IVA. E’ possibile esercitare in modo occasionale determinate prestazioni autonome.  

L’attività in questione deve avere requisiti di occasionalità e non continuità non deve esserci alcun tipo di coordinamento organizzativo da parte di chi ha commissionato il lavoro non può riguardare un’attività che già viene svolta in modo professionale non può trattarsi di e-commerce perché si configura come attività abituale e continuativa.

Una delle caratteristiche più limitanti della prestazione occasionale è il divieto di fare pubblicità alla propria attività quindi non sarà possibile pubblicare annunci pubblicitari, avere un sito internet.

I CONTRATTI DEGLI AUTONOMI​

Il lavoro autonomo consiste nella realizzazione di un’opera o di un servizio di qualsiasi tipo. Oggi, ai lavoratori autonomi tradizionali come l’architetto o il medico si affiancano le figure della digital economy come i designer e gli sviluppatori di siti web. Esistono, quindi, molte opportunità di lavoro e contratti diversi per regolare ciascun rapporto. In base all’attività svolta è possibile scegliere tra:

  • Contratto d’opera:  usato quando l’attività prevede la consegna di un risultato definito nel contratto (es. lo sviluppo di un sito web) e regola il rapporto tra un cliente e un fornitore incaricato di realizzare e consegnare un’opera su misura. L’opera può essere manuale(es. un oggetto su misura, un macchinario o un edificio) oppure intellettuale (es. un sito internet o un’analisi di mercato). Il fornitore che cura la sua realizzazione può essere sia una persona fisica (artigiano, professionista, etc.) sia una società.
  • Contratto di fornitura servizio: usato per attività continuative o periodiche (es. un servizio di gestione dei social network). E’ l’accordo con il quale un cliente incarica un fornitore per la realizzazione di un servizio. Questo può essere sia manuale (es. servizio di manutenzione di un immobile) sia intellettuale (es. consulenze per un’azienda).

LAVORATORI AUTONOMI CON PARTITA IVA​

Con l’espressione “Partite IVA” si fa normalmente riferimento ai contratti di lavoro stipulati con prestatori d’opera, vale a dire con lavoratori di tipo autonomo che, in assenza di alcun vincolo di subordinazione, offrono dietro corrispettivo un servizio che può consistere tanto in un’attività di tipo intellettuale quanto nella realizzazione di un bene materiale. Per quanto spesso utilizzata per estensione anche a identificare specifiche categorie di lavoratori, la Partite Iva non costituisce tuttavia, nella sua accezione più pura, un riferimento a una specifica tipologia contrattuale: determina semmai il regime fiscale all’interno del quale esercitano la propria attività lavorativa alcune figure professionali (liberi professionisti, consulenti, etc).

Nel recente periodo sono stati intrapresi provvedimenti legislativi volti a evitare abusi, con particolare riferimento al ricorso allo strumento della Partita IVA, da parte di lavoratori e aziende, per “mascherare” rapporti di lavoro dipendente a tutti gli effetti. A partire dal gennaio 2016, secondo quanto disposto dal Decreto legislativo 81/2015, sono pertanto da considerarsi come lavoro subordinato tutte quelle forme di collaborazione che si concretizzino di fatto in “prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, ripetitive ed organizzate dal committente”, rispetto a orari e luoghi di lavoro.

Fanno eccezione e pertanto sfuggono alla presunzione di subordinazione:

  • le collaborazioni individuate dalla contrattazione collettiva nazionale, siglata dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche in ragione di specifiche esigenze produttive ed organizzative del settore di riferimento;
  • le prestazioni intellettuali di professionisti cui è obbligatoriamente richiesta l’iscrizione a un Albo professionale;
  • le attività prestate dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dei partecipanti ai collegi ed alle commissioni, esclusivamente in relazione all’esercizio loro funzioni;
  • le collaborazioni rese, a fini istituzionali, nell’ambito di associazioni sportive e dilettantistiche riconosciute dal Coni.
  • prestazioni di cui  siano certificati i requisiti presso le commissioni di certificazione istituite dal Decreto legislativo 276/2003.

Sempre allo scopo di arginare il cosiddetto fenomeno delle “false Partita Iva” i committenti che, dallo scorso gennaio, hanno deciso di assumere partite IVA o collaboratori a progetto, hanno avuto la possibilità  – nei casi passibili di applicazione del principio di presunzione – di beneficiare di una sanatoria che ha permesso loro di estinguere tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali derivati dall’errata qualificazione dei precedenti rapporti di lavoro. In caso di beneficio della sanatoria, previsto però per i datori di lavoro anche l’obbligo a non recedere dal contratto di lavoro nei dodici mesi successivi all’assunzione, con l’eccezione di eventuali licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo.

Il lavoratore con Partita IVA è dunque tenuto a versare da sé contributi ed imposte e deve adempiere ad una serie di obblighi:

  1. emettere fattura per i lavori svolti;
  2. compilare e inviare la dichiarazione dei redditi;
  3. compilare e presentare il modello Intrastat, se dovuto.

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE CON P.IVA: COME FUNZIONA​

Il contratto di collaborazione professionale con Partita IVA è un contratto di prestazione d’opera: il lavoratore, dietro il pagamento di un corrispettivo, si impegna a realizzare un’opera o a prestare un servizio attraverso il suo lavoro, senza vincoli di subordinazione con il committente.

Le caratteristiche di un contratto con Partita IVA sono dunque:

  • l’assenza di vincoli d’orario;
  • la libertà nella scelta delle modalità esecutive;
  • la presenza di un risultato da raggiungere e di un compenso;
  • l’assunzione del rischio economico da parte del lavoratore autonomo;
  • l’unicità della prestazione e la sua saltuarietà.

È bene poi sottolineare che redigere in forma scritta il contratto di collaborazione professionale con Partita IVA non è obbligatorio. Spesso le parti producono un ordine di lavoro o un contratto di prestazione d’opera, con una descrizione dettagliata del lavoro e del compenso.

LAVORATORI AUTONOMI SENZA PARTITA IVA​

I lavoratori autonomi che svolgono la propria attività in modo sporadico e non organizzato professionalmente, non sono tenuti ad aprire una partita Iva. Non essendone possessori, non possono emettere fattura, ma devono rilasciare una ricevuta di pagamento alla quale viene applicata solitamente una ritenuta d’acconto. Stiamo parlando di lavoratori autonomi occasionali.

Spesso, si legge che il contratto di lavoro occasionale ha un limite massimo di durata pari a 30 giorni nel corso dell’anno e un tetto massimo reddituale annuo di 5.000 euro, ma in realtà ciò è errato. E’ invece fondamentale che l’attività venga svolta in modo non continuativo.

Il lavoratore autonomo occasionale non è obbligato al versamento dei contributi INPS, a meno che, i compensi complessivi ottenuti annuali non superino i 5.000 euro. In tal caso, ricorre l’obbligo all’iscrizione presso la gestione separata INPS e la comunicazione ai committenti interessati del superamento o meno della soglia reddituale e della soglia di esenzione.

Ai lavoratori autonomi occasionali non spetta l’indennità di malattia, né possono usufruire di indennizzi relativi a maternità, congedo parentale o assegno familiare. Inoltre, non hanno diritto ad alcuna indennità di disoccupazione e non sono assicurati dal committente per infortuni o malattie professionali.

LA TASSAZIONE PER I LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI​

Il reddito imponibile dei lavoratori autonomi occasionali è ricavato per differenza tra il totale dei compensi conseguiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla sua produzione.

I redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale (come anche le spese correlate al loro ottenimento) devono essere dichiarati tramite il modello 730 o in mancanza dei requisiti, tramite il modello Redditi. Nel caso i compensi annui non siano superiori ai 4.800 euro lordi, è possibile evitare la dichiarazione dei redditi.

I contributi previdenziali obbligatori, rappresentano un onere deducibile dal reddito. I lavoratori autonomi occasionali possono usufruire di una specifica detrazione d’imposta non cumulabile con altre detrazioni e fino al limite dei 4.800 euro, pari a 1.104 euro.

Bonus 200 euro senza Partita iva: requisiti ​

La Circolare Inps del 16 marzo 2023 numero 30 ha fornito i chiarimenti necessari per poter accedere all’indennità una tantum di 200 euro prevista dal Decreto Aiuti (D.L. 17 maggio 2022 numero 50) da parte di lavoratori autonomi e professionisti senza partita Iva.
Aiuti ha definito i criteri e le modalità per il riconoscimento dell’indennità una tantum in favore di lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali Inps o alle rispettive casse di previdenza ed assistenza. Il D.M. in questione ha previsto tra i requisiti di accesso la titolarità di partita Iva attiva alla data del 18 maggio 2022 (entrata in vigore del Decreto Aiuti).
 Requisiti
Per poter legittimamente accedere all’indennità una tantum i soggetti non titolari di partita Iva (ai sensi dell’articolo 2-bis del D.M. 19 agosto 2022) devono rispettare i seguenti requisiti:

  • Aver percepito un reddito complessivo, nel periodo d’imposta 2021, non superiore a 35 mila euro ovvero un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro sempre nel periodo d’imposta 2021;
  • Essere già iscritti alla gestione autonoma dell’Inps con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
  • Avere un’attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
  • Avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
  • Non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022, data di entrata in vigore del Decreto Aiuti;
  • Non essere percettore delle prestazioni di cui agli articoli 31 e 32 del Decreto Aiuti.

L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito non superiore a 35 mila euro. L’indennità è peraltro incrementata di 150 euro a condizione che, sempre nel periodo d’imposta 2021, i lavoratori interessati abbiano percepito un reddito complessivo non eccedente i 20 mila euro.

Pertanto, in presenza di un reddito complessivo non superiore a 20 mila euro “l’indennità una tantum è riconosciuta ai lavoratori interessati nella misura di 350 euro, anziché nella misura di 200 euro”. Ai fini del riconoscimento dell’indennità nella misura complessiva pari a 350 euro, i lavoratori autonomi e professionisti devono comunque rispettare i requisiti sopra citati, oltre a dichiarare “pena l’inammissibilità dell’istanza, di non aver percepito nell’anno d’imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro”.