In materia di IMU la legge di Bilancio 2023 e il Decreto Milleproroghe hanno introdotto diverse novità

In attesa della doppia scadenza dei termini del:

  • 16 giugno 2023 per il pagamento dell’acconto IMU 2023,
  • 30 giugno per la presentazione della dichiarazione IMU (per quest’anno 2021 e 2022)

Con il Decreto Milleproroghe 2023 che diventa Legge, l’invio della dichiarazione IMU slitta da dicembre a giugno. L’Articolo 3, comma 1 stabilisce il termine per la presentazione della dichiarazione sull’imposta municipale propria (Imu) relativa all’anno di imposta 2021, prorogato al 30 giugno 2023 (in luogo del 31 dicembre 2022).

VARIAZIONE TASSO DI INTERESSE LEGALE

La variazione del tasso d’interesse legale è stata sancita con il Decreto del MEF del 13.12.2022 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 292 il 15.12.2022), il quale ha modificato l’aliquota riferita al tasso di interesse da applicare per il ravvedimento. L’aliquota, dal 1° gennaio 2023, è pari al 5% annuo.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE IMU

Entro il 30 giugno 2023 va presentata la dichiarazione IMU per l’anno 2022. In generale, la dichiarazione IMU:

  • deve essere presentata,
  • o, in alternativa, trasmessa in via telematica,

entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello:

  • in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio, 
  • o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta.

 La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivisempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell’imposta dovuta.

La dichiarazione può essere inviata telematicamente con posta certificata;

può essere spedita in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’Ufficio tributi del comune, riportando sulla busta la dicitura Dichiarazione IMU IMP, con l’indicazione dell’anno di riferimento. 

In tal caso, la dichiarazione si considera presentata nel giorno in cui è consegnata all’ufficio postale.

Può inoltre essere consegnata direttamente al comune indicato sul frontespizio, il quale deve rilasciarne apposita ricevuta.

NOVITA’ IMU 2023

Con l’introduzione della Legge di Bilancio 2023 , sono state inserite una serie di novità.

I temi principalmente revisionati dalla Legge del 29/12/2022 n. 197, sono stati:

  • l’esenzione per gli immobili occupati abusivamente;
  • l’esenzione causa sisma;
  • l’introduzione dell’imposto autonoma per il Friuli-Venezia Giulia;
  • nuove regole per i poteri dei Comuni.

ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

La “Legge di Bilancio 2023” ha stabilito l’esenzione dal pagamento dell’IMU per i proprietari di immobili occupati che abbiano presentato a tal fine regolare denuncia.

È stata in particolare modificata la “Legge di Bilancio 2020”], aggiungendo tra gli immobili esenti da IMU anche gli immobili non utilizzabili né disponibili per i quali:

  • sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di:
    • violazione di domicilio e 
    • invasione di terreni o edifici oppure 
    • per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale

Per poter godere della esenzione dal pagamento dell’imposta, il soggetto passivo deve comunicare al Comune secondo modalità telematiche, il possesso dei requisiti che danno diritto all’esenzione.

L’esenzione per gli immobili occupati abusivamente è stata introdotta con la Legge di Bilancio 2023 e precisamente, il comma 81, dell’art.1, della legge di bilancio per il 2023 (legge n.197/2022) ha previsto che, con decorrenza 1° gennaio 2023, sono esenti dall’IMU gli immobili non utilizzabili né tantomeno disponibili, poiché occupati da terzi abusivamente, per i quali sia stata presentata denuncia o sia iniziata l’azione giudiziaria penale. 

L’esenzione è valida a condizione che sia stata presentata una denuncia circa lo stato di “occupato abusivamente” del proprio fabbricato, terreno o area edificabile o che sia stata avviata una procedura penale. I soggetti passivi, al fine della fruizione, hanno l’onere di presentare una comunicazione, in via telematica, nelle modalità che dovranno essere stabilite con decreto ministeriale. Tale comunicazione dovrà essere presentata anche nel momento della cessazione del diritto di fruizione. Per lo Stato e per i comuni, la perdita di gettito originata dalla nuova esenzione è di circa 62 milioni di euro annui.

Imu 2023, come funziona la riduzione per comodato d’uso gratuito

A disciplinare la riduzione del 50% dell’IMU  in caso di comodato d’uso gratuito è l’articolo 1, comma 747 della legge n. 160/2019, la legge di Bilancio 2020, con la quale è stata introdotta la nuova imposta unica sulla casa.

Nello specifico, l’agevolazione consiste nella riduzione alla metà della base imponibile per il calcolo Imu, e si applica alle abitazioni non di lusso, concesse in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale.

Va rispettata un’altra regola per non pagare l’IMU nel caso di comodato d’uso: l’accesso allo sconto IMU è riconosciuto solo se il contratto di comodato d’uso sia stato regolarmente registrato.

Riepilogando, per aver diritto alla riduzione dell’IMU è necessario che si rispettino i seguenti requisiti:

  • l’unità immobiliare non deve rientrare tra le categorie catastali di lusso, ossia A/1, A/8 e A/9;
  • l’immobile deve essere concesso in comodato d’uso a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori-figli). In caso di morte del comodatario, l’agevolazione si estende al coniuge di quest’ultimo in presenza di figli minori;
  • deve essere adibito ad abitazione principale dal comodatario;
  • il contratto di comodato deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate.

Non solo. Requisiti specifici sono richiesti anche in relazione al proprietario dell’immobile (comodante), che dovrà:

  • possedere un solo immobile in Italia oltre alla casa principale;
  • avere residenza e dimora abituale nello stesso Comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato d’uso.

Un aspetto importante da evidenziare ai fini dell’applicazione dello sconto Imu è relativo all’obbligo che il contratto di comodato d’uso gratuito sia stato regolarmente registrato all’AGENZIA DELLE ENTRATE.

In caso di contratto scritto, la registrazione deve avvenire entro 20 giorni. Si presenta invece richiesta all’Agenzia delle Entrate per i contratti stipulati in forma verbale.

È in ogni caso preferibile che il contratto d’uso gratuito sia stipulato e firmato da genitori e figli in forma scritta, al fine di avere una data certa e un documento valido in caso di possibili contestazioni e accertamenti da parte del proprio Comune.

IMU: ESENZIONE CAUSA SISMA

L’esenzione causa sisma è prevista per i fabbricati ubicati nei comuni colpiti dai forti sismi.

La manovra prevista dalla Legge di Bilancio 2023 all’Art. 1, comma 768, ha prorogato l’esenzione dell’Imposta Municipale Propria e , nello specifico, gli eventi in oggetto sono:

  • il terremoto del 2012 che ha colpito l’Emilia-Romagna, la Lombardia e il Veneto;
  • i terremoti successivi al 24 agosto 2016, avvenuti in Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio.

L’esenzione si applica ai fabbricati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto resi inagibili dal sisma e, la proroga, è valida fino alla definitiva ricostruzione e riacquisizione dell’agibilità degli stessi entro, e non oltre, il 31 dicembre 2023.

Per quanto concerne il terremoto del 20 e del 29 maggio 2012, gli immobili per i quali è prevista l’esenzione sono quelli distrutti oppure resi inagibili (se pur parzialmente), che sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 30 novembre 2012. Per questi immobili l’esenzione è in vigore dal 2012 ed è stata prorogata fino alla loro definitiva ricostruzione, sempre non oltre il 31 dicembre 2023. 

Per quanto concerne i terremoti successivi al 24 agosto 2016, gli immobili per i quali è prevista l’esenzione sono quelli distrutti oppure resi inagibili (se pur parzialmente), che sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 31 dicembre 2018. Per questi immobili l’esenzione è in vigore da dicembre 2016 ed è stata prorogata fino alla loro definitiva ricostruzione, sempre non oltre il 31 dicembre 2023.

Anche in questo caso si andrà a verificare una perdita di gettito da parte degli stessi comuni e dello Stato, che si quantifica in circa 8 milioni di euro.

IMU:FRIULI-VENEZIA GIULIA E ISTITUZIONE DELL’IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA

Per il Friuli-Venezia Giulia, con la Legge di Bilancio 2023, è stata istituita un’imposta immobiliare ad hoc (anche seguendo l’esempio delle province autonome di Bolzano e di Trento).

A decorrere dal 1° gennaio 2023 è stata introdotta la legge regionale del 14 novembre 2022, n. 17, con la quale viene istituita l’imposta locale immobiliare autonoma (acronimo ILIA).

L’introduzione dell’ILIA, in sostituzione all’IMU, riconosce al FVG la possibilità di “disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni”.

Per quanto riguarda l’abitazione principale, esente a condizione che non sia in categoria catastale di lusso, l’ILIA si conforma a quanto previsto dalla sentenza della Corte costituzionale, precisando che “per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente”.

Di conseguenza, anche nell’ILIA, viene escluso ogni riferimento al “nucleo familiare” del soggetto passivo di imposta.

L’imposta locale autonoma, dalla sua istituzione, riduce la pressione fiscale anche a beneficio delle imprese, difatti, l’aliquota massima applicabile per i fabbricati strumentali all’attività economica, passa dallo 1,06% al 0,96%.

IMU: NUOVE REGOLE PER I POTERI DEI COMUNI

L’ approvazione dei regolamenti e delle aliquote è un altro tema trattato dalla Legge di Bilancio 2023

Con la L. 160/2019, al comma 767, era stato previsto, in termini di oneri e tempistiche, quanto segue:

  •  pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti entro il 28 ottobre dello stesso anno, sul sito internet del dipartimento delle Finanze;
  • pubblicazione del prospetto delle aliquote e del testo del regolamento entro il 14 ottobre dello stesso, nell’apposita sezione del Portale del federalismo.

L’omessa pubblicazione entro i termini designati prevedeva l’applicazione delle aliquote e dei regolamenti vigenti nell’anno precedente.  
Con l’introduzione della legge n. 197/2022, invece, è stato previsto che, in assenza di una delibera correttamente approvata e tempestivamente pubblicata, non si applicano le aliquote in vigore nell’annualità precedente ma quelle di base fissate dalla normativa nazionale.