La Dis-Coll è corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente la cessazione del lavoro fino alla data della cessazione del rapporto di collaborazione. La durata massima non può superare i 12 mesi.

destinatari della DIS-COLL sono i collaboratori coordinati e continuativi, nonché gli assegnisti di ricerca e dottorandi di ricerca con borsa di studio – iscritti in via esclusiva alla Gestione separata, non pensionati e privi di partita IVA – che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

requisiti per accedere al beneficio, da possedere congiuntamente, sono i seguenti (art. 15, comma 2):

  • stato di disoccupazione al momento della domanda;
  • almeno un mese di contribuzione nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente all’evento di cessazione dal lavoro fino al momento della cessazione (requisito così riformato dal Decreto Legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni in Legge 2 novembre 2019, n. 128).

La durata massima, in ogni caso, non può superare 12 mesi e, per i periodi di fruizione dell’indennità, è riconosciuta la contribuzione figurativa. Inoltre, la prestazione si riduce del 3% ogni mese a decorrere dal 1° giorno del 6° mese di fruizione (art. 15, comma 15 quinquies). 

La domanda deve essere presentata all’INPS, in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di collaborazione e l’indennità spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione della collaborazione o, qualora la domanda sia presentata successivamente a tale data, dal 1° giorno successivo alla data di presentazione della domanda (art. 15, commi 8-9).

L’erogazione della DIS-COLL è condizionata alla permanenza dello stato di disoccupazione, nonché alla regolare partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa e ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 15, comma 10).

COME FUNZIONA LA DIS COLL 2023

La misura a livello di importi garantisce mensilmente un sostegno economico che viene erogato dall’INPS al beneficiario.

L’importo mensile massimo del sostegno viene stabilito dall’ente ogni anno in base alle rivalutazioni effettuate dall’Istat, un po’ come accade anche per le pensioni. Tuttavia si calcola intorno al 75% della retribuzione effettiva mensile del lavoratore.  Gli importi non sono fissi, ma variano in base alla paga del lavoratore specifico.

Per il 2023 la soglia massima di pagamento è di 1.470,99 euro. Dal 2022 questa indennità può essere garantita fino ad un massimo di 12 mesi, mentre per gli eventi di disoccupazione precedenti aveva una durata di 6 mesi.

Una delle ultime novità intorno alla misura riguarda il meccanismo di diminuzione delle somme erogate a partire dal quinto mese: da quel momento infatti gli importi scendono gradualmente del 3%. Per gli eventi di disoccupazione precedenti al 2022 invece il meccanismo scattava già dal terzo mese.

L’obiettivo di questo correttivo introdotto sulla misura è quello di incentivare le persone non occupate al reinserimento lavorativo. Viene inoltre riconosciuta la contribuzione figurativa in base al reddito medio mensile del lavoratore, per garantire il cumulo per la pensione.

NOVITA’ PER ACCEDERE ALLA DIS-COLL 2023

Una delle novità dell’ultimo anno è la semplificazione che è stata fatta a proposito dell’accesso a misure come la DIS-COLL e la Naspi, erogate dall’INPS. Il 29 settembre 2023 infatti l’INPS ha comunicato l’ultimo aggiornamento del servizio online per presentare la domanda:

“Nell’ambito dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), è stata realizzata la nuova domanda di disoccupazione. Il servizio, dotato di un’interfaccia molto semplice, indirizza l’utente alla prestazione della NASpI o della DIS-COLL, in base alla tipologia della sua ultima attività lavorativa.”

Per tutti la domanda di DIS-COLL deve essere presentata entro il limite massimo di 68 giorni da quando effettivamente ha avuto termine il rapporto di lavoro. In caso di maternità o degenza ospedaliera, questo periodo va in sospensione.

La richiesta deve essere fatta attraverso il portale online dell’ente previdenziale, oppure chiamando il contact center dell’INPS o gli enti di patronato abilitati.

A CHI SPETTA LA DIS COLL 2023

Possono beneficiare della indennità per i disoccupati DIS-COLL le seguenti categorie di soggetti:

  • collaboratori coordinati e continuativi, che hanno perso involontariamente l’occupazione;
  • collaboratori a progetto, che hanno perso involontariamente l’occupazione;
  • assegnisti e dottorandi di ricerca con borsa di studio.

SOGGETTI ESCLUSI DALLA DIS-COLL

Restano esclusi dalla misura i seguenti soggetti:

  • collaboratori titolari di pensione;
  • titolari di partita IVA;
  • amministratori e sindaci;
  • revisori di società;

associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

IMPORTO DELLA DIS COLL 2023

L’importo massimo della prestazione viene rivalutato ogni anno. Viene determinato, infatti, in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati dell’anno precedente.

Come illustrato nella Circolare INPS 14 del 3 febbraio 2023 per il 2023 è pari a 1.470,99 euro.

QUANTO DURA LA DIS-COLL

Il beneficio ha la seguente durata:

  • 6 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi fino al 31 dicembre 2021. L’aiuto economico viene corrisposto ogni mese, per un numero di mesi pari alla metà dei mesi di contribuzione presenti nel periodo compreso tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione e l’evento stesso;
  • 12 mesi, per gli eventi di cessazione involontaria del rapporto di lavoro verificatisi dal 1° gennaio. Il beneficio è erogato mensilmente per un numero di mesi pari a quelli di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno precedente l’evento di cessazione del rapporto di collaborazione.

A partire dal 1° gennaio non sono computati, ai fini della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione.