La malattia non retribuita non è altro che un periodo di aspettativa in cui il rapporto di lavoro è congelato e non si riceve alcuna retribuzione. Il termine “malattia non retribuita” è solamente un nome più comune per l’aspettativa non retribuita per malattia. In pratica, è una tipologia di congedo dal lavoro, previsto e regolamentato dal codice civile e dai singoli contratti, soprattutto nei casi dei CCNL (contratto collettivo nazionale di lavoro), che ne stabiliscono durata, modalità di concessione, di richiesta e di fruizione. E’ importante, però precisare che l’assenza per malattia nel lavoro non sempre è retribuita, ma bisogna suddividere la malattia in tre distinti periodi:

  • I primi tre giorni;
  • Gli altri 180 giorni a carico dell’Inps;
  • Gli eventuali successivi giorni di malattia.

Nei primi tre giorni di malattia, al lavoratore non viene erogata alcuna somma da parte dell’Inps e solitamente l’indennizzo è a carico del datore di lavoro, in base alle regole applicate dal contratto collettivo di cui fa parte il lavoratore.

Dopo i tre giorni, scatta il periodo composto da un massimo di 180 giorni (ma anche questo può variare a seconda del Ccnl), nel quale la malattia viene pagata dall’Inps.

Generalmente, l’indennità di malattia è pari al

  • 50% della retribuzione media giornaliera, dal 4° al 20° giorno;
  • 66,66% della retribuzione media giornaliera, dal 21° al 180° giorno.

Superati i 180 giorni, gli eventuali ulteriori periodi di malattia non vengono pagati dall’Inps. L’unica possibilità di ricevere una retribuzione è data dal Ccnl di categoria, nel quale può essere previsto un intervento da parte del datore di lavoro. Non sempre quindi la malattia è retribuita: ciò dipende dalla sua durata, nonché dal settore di appartenenza. Per la durata dell’indennità di malattia, però, si applicano regole differenti a seconda della tipologia del lavoratore. Fermo restando che i primi 3 giorni vengono sempre pagati dal datore di lavoro, ma solo laddove sia previsto dal Ccnl di appartenenza, l’Inps paga l’indennità di malattia nel periodo successivo ma comunque entro determinati limiti. Generalmente, quindi, la malattia viene pagata per un massimo di 180 giorni nello stesso anno solare: superato questo termine non spetta alcunché da parte dell’Inps e l’unica possibilità di ricevere un indennizzo sulla propria assenza è data dall’eventualità che nel Ccnl di categoria venga espressamente previsto l’intervento da parte del datore di lavoro.