Le elezioni (consultazioni elettorali), siano esse politiche ovvero amministrative, rappresentano un evento che può assumere rilievo nell’ambito del rapporto di lavoro in ordine alla fruizione di permessi per lo svolgimento di attività inerenti alle operazioni elettorali stesse. 

I permessi elettorali debbono essere concessi ai lavoratori pubblici e privati (sia con rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato che determinato) chiamati ad assumere ruoli nei seggi elettorali qualora ricoprano le seguenti figure:

  • presidente di seggio;
  • segretario;
  • scrutatore;
  • rappresentante di lista, di gruppo, di partiti;
  • componente dei Comitati promotori in caso di referendum.

La disciplina che regola i permessi spettanti ai lavoratori chiamati a presenziare i seggi elettorali scaturisce dal combinato disposto di due norme: art. 119, DPR n. 361/1957 (come sostituito dall’articolo 11 della legge n. 53/1990) e l’art. 1, legge n. 69/1992.

In effetti secondo la normativa su citata, in occasione delle elezioni politiche, le Amministrazioni dello Stato, degli Enti pubblici ed i privati datori di lavoro sono tenuti a concedere ai propri dipendenti, chiamati ad adempiere funzioni presso gli Uffici elettorali, tre giorni di ferie retribuite, senza pregiudizio delle ferie spettanti ai sensi di legge o di accordi sindacali o aziendali in vigore. 

Vediamo nello specifico adempimenti diritti e doveri dei datori di lavoro e dei dipendenti.

  • Il datore di lavoro è tenuto a retribuire i giorni di assenza e garantire le giornate di riposo compensativo in maniera differente in base all’orario di lavoro normalmente svolto. 

È importante ricordare però che la normativa di riferimento non detta le modalità di scelta tra riposo compensativo e retribuzione e non definisce neppure eventuali maggiorazioni da corrispondere per i giorni festivi trascorsi al seggio. Si può ritenere dunque che spetti al lavoratore rifiutare o accettare l’eventuale riposo compensativo da fruire entro un arco temporale possibilmente ristretto, in quanto lo stesso ha natura compensativa del mancato riposo settimanale.

  • I lavoratori dipendenti chiamati ad operare presso i seggi elettorali hanno diritto:
  • ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo in cui sono tenuti a presenziare alle operazioni elettorali, previa richiesta scritta al datore di lavoro.
  • al pagamento di specifiche quote retributive, in aggiunta alla ordinaria retribuzione mensile, ovvero a riposi compensativi, per i giorni festivi o non lavorativi eventualmente compresi nel periodo di svolgimento delle operazioni elettorali, oltre al compenso erogato dallo Stato.

In assenza di una regolamentazione contrattuale, il lavoratore chiamato a svolgere funzioni al seggio, è tenuto ad osservare una serie di adempimenti dovuti sulla base dei principi di correttezza e buona fede insiti nel rapporto di lavoro:

  •  preavvertire tempestivamente il proprio datore di lavoro dell’assenza dal lavoro, consegnando eventuale copia della convocazione a lui recapitata dal competente ufficio elettorale, cui seguirà certificazione presidente del seggio;
  •  ultimate le operazioni di voto, consegnare al datore di lavoro copia della documentazione attestante l’indicazione dei giorni e delle ore occupate nella funzione svolta presso il seggio elettorale rilasciata dal presidente del seggio.

La documentazione da produrre al rientro in azienda tuttavia, può differire a seconda che il lavoratore abbia assunto il ruolo di scrutatore, segretario, presidente o rappresentante di lista.

Vediamo adesso nel merito come funzionano i permessi elettorali; facciamo un esempio.

 Nel caso di orario settimanale da lunedì a venerdì i giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue:

  • Sabato: operazioni al seggio dalle 9.00 alle 22.00 il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita
  • Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00  il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita
  • Nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino entro le ore 24.00 della domenica, i giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il lunedì e il martedì
  • Nel caso in cui le operazioni di spoglio terminino dopo le ore 24.00 della domenica, il lavoratore non si rechera’ al lavoro il lunedì mantenendo il diritto alla retribuzione e i giorni di riposo compensativo spettanti saranno quindi il martedì e il mercoledì
  • Nel caso di contemporanee elezioni amministrative il cui scrutinio avra’ inizio alle ore 14.00 del lunedì il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita
  • Nel caso in cui le operazioni di scrutinio si protraggono anche solo nelle prime ore del giorno successivo (il martedì), i giorni di riposo compensativo spettanti saranno il mercoledì e il giovedì

Nel caso di orario settimanale da lunedì a sabato i giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue:

  • Sabato: operazioni al seggio dalle 9.00 alle 22.00 il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita (indipendentemente dal turno di lavoro previsto, il lavoratore ha diritto ad assentarsi dal lavoro per recarsi al seggio)
  • Domenica: operazioni al seggio dalle 6.30 alle 22.00 il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita