Nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 2024, n. 150 è stata pubblicata la Legge 26 giugno 2024, n. 86, recante “Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”.
La legge definisce i princìpi generali per l’attribuzione alle Regioni a statuto ordinario di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, in attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e per la modifica e la revoca delle stesse, nonché le relative modalità procedurali di approvazione delle intese fra lo Stato e una Regione, nel rispetto delle prerogative e dei Regolamenti parlamentari.
Di fondamentale importanza nell’attuazione dell’autonomia differenziata è l’individuazione dei LEP (livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali) che devono essere garantiti equamente su tutto il territorio nazionale. Tali livelli, così come recita l’art. 1 della su citata legge, “ indicano la soglia costituzionalmente necessaria e costituiscono il nucleo invalicabile per rendere effettivi tali diritti su tutto il territorio nazionale e per erogare le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari fra lo Stato e le autonomie territoriali e per favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse e il pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali”.
Quindi il trasferimento delle competenze sarà possibile soltanto dopo la determinazione dei Lep la cui Cabina di regia è istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Per l’individuazione dei Lep, il Governo è delegato ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge 26 giugno 2024 n.86, una serie di Decreti legislativi sulla base dei principi e dei criteri direttivi della legge 29/12/2022 n. 297 di cui all’ art. 1, commi da 791 a 801 bis.
Infatti in tali commi si sottolinea che ai fini della completa attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione e del pieno superamento dei divari territoriali nel godimento delle prestazioni, devono essere garantiti in tutto il territorio nazionale, le prestazioni sociali di natura fondamentale, per assicurare uno svolgimento leale e trasparente dei rapporti finanziari tra lo Stato e le autonomie territoriali, per favorire un’equa ed efficiente allocazione delle risorse collegate al PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza), approvato con il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101. Infine, bisogna specificare che è importante, da parte dellla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, il MEF o la Regione, disporre verifiche e monitoraggi sui settori di attività dell’intesa per garantire i LEP; inoltre le disposizioni statali successive all’entrata in vigore delle leggi di approvazione delle intese devono rispettare le competenze legislative e le funzioni amministrative definite nelle intese stesse.