Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge 29 dicembre 2023, n. 212 (Decreto Superbonus), del Decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215 (Decreto Milleproroghe) e della Legge 30 dicembre 2023, n. 213 (Legge di Bilancio 2024), è finalmente possibile definire il quadro normativo dei bonus edilizi che è possibile utilizzare nel 2024.

A partire dall’1 gennaio 2024 NON è più possibile usufruire del superbonus con aliquota al 110%, ma sono ancora tante le possibilità di detrazione fiscale che è possibile utilizzare nel corso di quest’anno per migliorare la propria casa dal punto di vista energetico e strutturale.

Il bonus ristrutturazioni edilizie, meglio conosciuto come bonus casa – è il bonus più  “strutturale”. Prevede una detrazione fiscale del 36% con limite di spesa di 48.000 euro per unità immobiliare, che nel corso degli anni sono stati prorogati rispettivamente al 50% e a 96.000 euro. La normativa da prendere in considerazione è formata dall’art. 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR) e l’art. 16 del D.L. n. 63/2013.

NORMATIVA BONUS CASA 2024 PER LE DETRAZIONI FISCALI

Gli interventi di recupero su immobili residenziali sono destinatari di apposite detrazioni per ristrutturazione casa.

La norma di riferimento per l’utilizzo della detrazione fiscale è l’art. 16-bis del TUIR che elenca gli interventi che ne beneficiano ovvero:

  • gli interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento e ristrutturazione edilizia del d.P.R. n. 380/2001, effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  • necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi;
  • relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  • finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
  • relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
  • relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici;
  • relativi all’adozione di misure antisismiche;
  • di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Questa norma prevede una detrazione del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo. Tra le spese sostenute che è possibile portare in detrazione sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all’esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia. La detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

Con l’art. 16, comma 1 del D.L. n. 63/2013 questa detrazione è stata portata al 50% con limite di spesa pari a 96.000 euro per u.i., ma solo fino al 31 dicembre 2024. Per tutto il 2024, dunque, sarà ancora possibile beneficiare di questa aliquota potenziata prima che torni nella sua versione originaria (a meno di modifiche normative nel corso del 2024).

Questa detrazione spetta anche:

  • nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui di cui alle lettere c) e d), comma 1, art. 3 del d.P.R. n. 380/2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari, in ragione di un’aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell’unità immobiliare risultante nell’atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l’importo massimo di 48.000 euro;
  • nella misura del 50 per cento, anche per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di emergenza a gas di ultima generazione.

SUPERBONUS 70% NEL 2024

Per tutto il 2024 le spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 119 del Decreto Rilancio potranno accedere alla detrazione fiscale del 70% (superbonus 70%), mantenendo inalterati requisiti e adempimenti previsti dalla norma agevolativa. Nel 2025 l’aliquota diminuirà al 65%.

Il Decreto Rilancio ha distinto due tipologie di intervento che accedono al superbonus:

  • trainanti – accedono direttamente al superbonus;
  • trainati – accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad un intervento trainate (in tal senso fa fede la data di inizio e fine lavori).

Gli interventi trainanti sono:

  • l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d. cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto;
  • gli interventi sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
  • gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti;
  • gli interventi di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti interventi:

  • efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio;
  • acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • acquisto e  sostituzione di impianti esistenti;

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 70% altre spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

  • abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e), del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni;
  • installazione delle infrastrutture per la ricerca di veicoli elettrici negli edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe energetica);
  • installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o  successiva all’installazione degli impianti medesimi.