Il Fondo di garanzia del TFR è un servizio dell’Inps a favore dei dipendenti di aziende sottoposte a procedure concorsuali o esecutive che, trovandosi in stato di crisi, non possono adempiere agli obblighi retributivi previsti dalla legge.

Il servizio è disponibile per il dipendente di un’azienda in crisi che si è visto negare il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità dal datore di lavoro, e che quindi, nel timore di una procedura di recupero del credito lunga e faticosa, chieda il pagamento di queste somme da parte dell’Inps usufruendo di un apposito Fondo di Garanzia.

Il Fondo di Garanzia del TFR dell’Inps è stato istituito con la L. 297/82 per il pagamento del TFR in sostituzione del datore di lavoro insolvente. Il D.lgs 80/92 ha successivamente introdotto un ulteriore sostegno per il mancato pagamento delle retribuzioni non pagate nelle ultime tre mensilità, incluse anche tredicesima e quattordicesima, oltre che eventuali prestazioni di malattia e maternità.

Secondo l’art. 2948 comma 5 del codice civile, il diritto a ricevere il TFR si prescrive entro 5 anni da cui è divenuto esigibile. Quando tale diritto è riconosciuto con sentenza passata in giudicato si prescrive in 10 anni (art. 2953 del codice civile).

Oltre al TFR, il Fondo di Garanzia può liquidare anche le ultime tre mensilità lavorative purché tali mensilità non siano anteriori 12 mesi rispetto alla data del deposito del ricorso per la procedura concorsuale o del deposito in tribunale del ricorso per la tutela dei crediti di lavoro oppure se l’azienda è ancora attiva, non devono essere anteriori a 12 mesi la data del licenziamento o delle dimissioni del lavoratore.

Il Fondo di Garanzia liquida le somme dovute opportunamente rivalutate comprensive di interessi legali entro 60 giorni dalla richiesta del lavoratore.

AGGIORNAMENTI

L’INPS, con la circolare INPS 26 luglio 2023, n, 70, riepiloga e aggiorna le disposizioni vigenti e la giurisprudenza in materia di Fondo di garanzia per il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e dei crediti di lavoro, alla luce dell’entrata in vigore del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 (“Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”).

La circolare illustra la normativa relativa alla costituzione del Fondo di garanzia, le modalità di intervento e di pagamento, i soggetti e i crediti da esso tutelati.

I BENEFICIARI DEL FONDO DI GARANZIA E LE MODALITA’ DI ACCESSO AL FONDO

L’accesso al fondo è disponibile per tutti i lavoratori dipendenti e i loro eredi a carico (coniuge, figli parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo) e per i cessionari del TFR a titolo oneroso, ad esclusione dei lavoratori il cui Fondo di garanzia è gestito da enti previdenziali alternativi (ad es. Enpaia per Agricoltori, Inpgi per i Giornalisti).

La condizione per accedere al beneficio è che il rapporto di lavoro sia effettivamente cessato e che, a seguito di questo evento interruttivo, sia nato per il dipendente il diritto di ricevere il TFR.

Le modalità di accesso al Fondo di Garanzia Inps sono diverse a seconda che il datore di lavoro sia stato sottoposto o meno a procedure concorsuali.

Se il mancato pagamento è dovuto a fallimento dell’azienda, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o procedura di liquidazione del patrimonio, per accedere al Fondo di Garanzia sarà necessario semplicemente presentare all’Inps il provvedimento giudiziale di dichiarazione di fallimento e quello con cui il giudice ha ammesso il lavoratore allo stato passivo del fallimento medesimo; il dipendente insoddisfatto è un creditore privilegiato quindi dovrà essere soddisfatto prima di ogni altro credito ammesso alla procedura.

Nel caso in cui le procedure fallimentari non possono essere attivate perché il datore di lavoro non ha i requisiti previsti dalla Legge Fallimentare art. 1 L.267/42 (non aver superato negli ultimi tre esercizi il valore di € 300.000 per l’attivo patrimoniale, € 200.000 per i ricavi lordi e avere un ammontare dei debiti, anche non scaduti, non superiore a € 500.000), per beneficiare del Fondo di garanzia sarà necessario presentare all’Inps l’atto di pignoramento nei confronti dell’azienda e dimostrare che il datore di lavoro non ha sufficienti garanzie patrimoniali tali da soddisfare il diritto di credito del lavoratore.

Per accedere al Fondo il dipendente dovrà inoltrare una domanda all’Inps avvalendosi dell’ausilio di un avvocato, di un patronato oppure inoltrare domanda direttamente dal sito internet dell’Inps accedendo con il proprio Pin.

Per ottenere la liquidazione del TFR dal Fondo di Garanzia dell’Inps è necessario dimostrare la sussistenza congiunta di questi presupposti:

  • cessazione del rapporto (a prescindere dalla causa);
  • mancato pagamento da parte del datore di lavoro;
  • l’apertura del fallimento o di un altra procedura concorsuale;
  • il tentativo di pignoramento non andato a buon fine nel caso in cui l’imprenditore non possa essere sottoposto a procedura concorsuale.

Le procedure concorsuali che danno titolo all’intervento del Fondo di garanzia sono:

  • il fallimento/la liquidazione giudiziale;
  • il concordato preventivo;
  • la liquidazione coatta amministrativa (art. 2 della legge n. 297/1982);
  • l’amministrazione straordinaria (art. 102 del D.lgs n. 270/1999).

 L’articolo 2, comma 4-bis, della legge n. 297/1982[38], ha inoltre previsto che il Fondo di garanzia intervenga anche nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a procedura concorsuale nel territorio di un altro Stato membro a condizione che:

  1. l’attività del datore di lavoro sia svolta sul territorio di almeno due Stati membri;
  2. l’impresa sia stata costituita secondo il diritto dello Stato membro dove è stata aperta la procedura concorsuale;
  3. il dipendente abbia abitualmente svolto la sua attività in Italia e, quindi, sia prevista la contribuzione al Fondo di garanzia.

QUANDO FARE DOMANDA

Quando il datore di lavoro è assoggettato a fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria, la domanda può essere presentata a partire dal 31° giorno successivo alla data di deposito dello stato passivo reso esecutivo. Nel caso in cui siano state proposte azioni di opposizione o impugnazione riguardanti il credito del lavoratore, dal 31° giorno successivo alla pubblicazione del decreto che decide su di esse.

Nel caso di concordato preventivo, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla pubblicazione del decreto omologazione (articolo 180 della legge fallimentare) o della sentenza di omologazione (articolo 48 del CCII).

Qualora, invece, il datore di lavoro sia assoggettato ad esecuzione individuale, la domanda può essere presentata dal giorno successivo alla data del verbale di pignoramento negativo oppure dal giorno successivo alla data del provvedimento di assegnazione all’interessato del ricavato dell’esecuzione o, se successivo, dalla data del decreto di reiezione dell’istanza di fallimento o del decreto che rigetta la richiesta di apertura della procedura di liquidazione giudiziale, ai sensi dell’articolo 50 del CCII.

La legge n. 297/82 non ha previsto un particolare termine di prescrizione entro il quale con la domanda di liquidazione del TFR a carico del Fondo di garanzia deve essere esercitato il relativo diritto, di conseguenza si applica il termine ordinario decennale. (cfr. paragrafo 10.3 della circolare INPS 26 luglio 2023, n. 70).

L’articolo 2, comma 5 del decreto legislativo 80/1992, invece, con riferimento ai crediti di lavoro ha previsto che il diritto alla prestazione si prescrive in un anno.

L’Istituto è tenuto a liquidare le prestazioni entro 60 giorni decorrenti dalla data di presentazione della domanda completa di tutti i documenti previsti.

Contro il provvedimento di reiezione o di parziale accoglimento della domanda, è ammesso ricorso amministrativo al Comitato provinciale entro 90 giorni decorrenti dalla data di ricezione dello stesso (articolo 46, comma 5, legge 88/89). Il ricorso deve essere presentato utilizzando la procedura Ricorsi Online oppure per il tramite di un ente di patronato o altri intermediari abilitati.

Trascorsi inutilmente 90 giorni dalla data di presentazione del ricorso, il lavoratore può proporre azione giudiziaria entro il termine di decadenza di un anno.