TUTELA E DIRITTI DEI LAVORATORI

Il lavoro è alla base dello sviluppo democratico della nostra società e si configura come diritto e dovere di ogni cittadino, che deve essere tutelato in tutte le sue forme e applicazioni. Il lavoratore ha infatti diritto alla retribuzione, alla pensione, ad adeguata assistenza in caso di impossibilità di lavorare. Ogni lavoratore ha diritto di svolgere le proprie mansioni in condizioni che non pregiudichino la sua salute e sicurezza, secondo orari ben precisi che gli consentano adeguati periodi di riposo e svago familiare. Tutti, raggiunta una determinata età minima, hanno diritto di lavorare, anche i disabili. Il lavoro è un diritto previsto dalla carta Costituzionale quindi è rivolto a tutti i cittadini italiani; esso è inoltre regolato e protetto da determinate norme giuridiche e costituzionali volte ad assicurare la tutela del posto di lavoro, della sicurezza nei luoghi di lavoro e della tutela del lavoratore finalizzata a proteggerlo dal punto di vista economico, morale, fisico, per assicurargli dignità e per garantirgli protezione in tanti aspetti. Il diritto al lavoro è anche sorretto e difeso dalle principali norme giuridiche comunitarie e internazionali stilate dall’Unione Europea e dall’Organizzazione Internazionale.

Excursus normativo

Il rapporto di lavoro è regolato da una normativa molto complessa, composta da leggi e da accordi sindacali, il loro insieme costituisce il diritto del lavoro. Molti sono gli articoli della Costituzione Italiana che, direttamente o indirettamente, sanciscono il diritto dei cittadini al lavoro e che hanno lo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Vediamo nello specifico alcuni articoli riguardanti il diritto del lavoratore. 

L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro (Art.1 comma 1, Cost.) infatti tale articolo pone il diritto al lavoro quale valore fondamentale della Repubblica stessa e gli artt. dal 35 al 40 ne regolano le sue forme ed applicazioni.
In effetti l’art. 35 afferma che “La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori”… regola e tutela i diritti del lavoro all’estero.

L’art. 36 riconosce il diritto ad una retribuzione proporzionata all’abilità, alla fatica e alla responsabilità del lavoratore e anche idonea a consentire a lui e alla sua famiglia un’esistenza “libera e dignitosa” e tutela “la durata massima della giornata lavorativa” e “il diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite”.

L’art. 37 della Costituzione tutela e protegge il lavoro delle donne e dei minori (che abbiano compiuto 15 anni) e riconosce parità di lavoro e di retribuzione per uomini e donne.

L’art. 38 stabilisce le norme per la previdenza e assistenza e per le assicurazioni obbligatorie.

L’art. 39 afferma il diritto della libertà dell’organizzazione e dell’attività sindacale,ossia di associazioni di lavoratori o di datori di lavoro, dirette alla tutela dei rispettivi interessi professionali di categoria. Il compito principale delle organizzazioni di categoria è regolare i rapporti tra lavoratori e datori di lavoro attraverso la stipulazione dei contratti collettivi validi ed obbligatori per tutti i lavoratori delle varie categorie  definisce il principio del diritto di sciopero dei lavoratori.

La Tutela, i diritti e i doveri dei Lavoratori

1. ​La tutela del lavoratore si concentra su molti aspetti del rapporto instaurato con il datore di lavoro e della vita aziendale. Si occupa, infatti, anche delle vicende che riguardano i “crediti lavorativi” cioè quello di cui il lavoratore ha il diritto di percepire a livello economico. Possiamo dunque parlare di varie tipologie di tutela: 

  • La tutela del lavoratore dipendente permette a questa figura lavorativa di godere prima di tutto di un privilegio economico: se ad esempio il suo datore di lavoro deve ancora pagargli lo stipendio ed ha anche altri debiti con vari creditori, il lavoratore ha “diritto di prelazione”, cioè il diritto di essere soddisfatto (pagato) per primo. 
  • La tutela del lavoratore nel trasferimento d’azienda riguarda quelle situazioni in cui cambia il datore di lavoro dell’impresa a seguito di una sua vendita o fusione con altre realtà. In questi casi il lavoratore non perde il proprio posto di lavoro, in quanto il rapporto instaurato prima della vendita o della fusione continua con il nuovo datore. Importante per tutelare al meglio i lavoratori è la vigilanza; questa attività di controllo viene esercitata dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il quale agisce attraverso vari organi centrali e periferici, come il Servizio Ispezione del Lavoro (S.isp.LAV) Si occupano di vigilanza anche altri organismi sui relativi specifici settori, come ad esempio gli enti previdenziali (INPS, INAIL) e le Aziende Sanitarie Locali (ASL). La vigilanza in azienda viene effettuata sotto forma di ispezioni in azienda per verificare che non siano stati commessi illeciti e siano sempre rispettati i diritti dei lavoratori. Il datore di lavoro che non ha rispettato i diritti dei lavoratori, può subire sanzioni pesanti e, in casi particolari, può essere ordinata anche la sospensione delle attività della sua azienda.

Tra gli illeciti considerati gravi, rientrano quelli relativi alle norme per salute e sicurezza dei lavoratori e quelli che riguardano il lavoro irregolare, ovvero i casi di “lavoro nero”. Infatti il lavoratore in nero è uno degli argomenti sul quale il nostro ordinamento si sta maggiormente concentrando negli ultimi anni, in quanto il lavoro irregolare è un fenomeno tuttora presente in Italia e ben radicato soprattutto in alcune regioni svantaggiate. Si tratta di casi che spesso sfociano in vero e proprio sfruttamento lavorativo, motivo per cui il nostro ordinamento ha previsto varie sanzioni per chi non regolarizza la posizione dei suoi dipendenti. Tra queste, vi è la maxi sanzione amministrativa, che costringe il datore colpevole a pagare migliaia di euro. Dunque possiamo concludere dicendo che il nostro Stato agisce su vari punti, come già sopra esplicitato, sia per garantire la tutela del lavoratore nell’ambiente di lavoro sia per garantire il rispetto dei propri diritti. 

2. I Diritti dei lavoratori 
Il primo diritto del lavoratore è quello di essere informato. Ogni lavoratore deve conoscere a fondo quali sono i propri diritti e doveri legati alla propria tipologia di lavoro (autonomo, subordinato e parasubordinato) ed al proprio contratto (CCNL). Al fine di garantire il diritto al lavoro è importantissima l’attività dei sindacati che gestiscono le dinamiche legate alla tutela del lavoratore e ai contratti collettivi di categoria sia nei confronti del datore di lavoro che con gli organi istituzionali. É proprio attraverso l’attività dei sindacati che i lavoratori possono utilizzare metodi di rivalsa dei propri diritti quali scioperi e serrate. Vediamo nel merito una serie di diritti per il lavoratore: 

  • retribuzione: la Costituzione stabilisce che deve essere proporzionale alla quantità e qualità del lavoro e sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa;
  • orario di lavoro: la durata dell’orario normale di lavoro è fissata per legge in un massimo di 40 ore settimanali (tuttavia i CCNL possono prevedere una durata inferiore, ad esempio 38 ore). Le ore di lavoro effettuate in più fino al limite legale di 40 ore saranno considerate lavoro supplementare mentre quelle oltre le 40 ore saranno considerate straordinario. La durata massima della prestazione giornaliera, a seguito della nuova disciplina sull’orario di lavoro, entrata in vigore il 29 aprile 2003, non è più fissata esplicitamente come una volta. Tuttavia, dato che è stabilita la durata minima del riposo giornaliero (che deve essere di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore), si deduce che la prestazione giornaliera non può superare le 13 ore al giorno. Tale disciplina ha anche fissato la durata massima dell’orario di lavoro settimanale, che è stabilita dalla contrattazione collettiva e che, in ogni caso, non può superare la durata media di 48 ore settimanali, comprensive dello straordinario. Lo straordinario deve essere contenuto ed è subordinato all’attuazione di determinate procedure;
  • riposo settimanale: il lavoratore ha diritto, ogni sette giorni, ad un periodo di riposo di almeno 24 ore consecutive (in pratica dopo 6 giorni di lavoro vi è normalmente un giorno di riposo), di regola coincidente con la domenica, da cumulare con il riposo giornaliero (pari a 11 ore). A seguito di una modifica apportata dal legislatore, dal 25.06.2008 il riposo settimanale è calcolato come media in un periodo non superiore a 14 giorni (ciò significa che il datore di lavoro ha una maggiore flessibilità nella gestione dei tempi di lavoro, potendo organizzare turni che prevedono lavoro anche per più di 6 giorni consecutivi, purchè nell’ambito di 14 giorni di calendario vi siano 48 ore di riposo);
  • ferie e festività: sono stabilite dalla legge e dai CCNL. In ogni caso per legge a ciascun lavoratore deve essere garantito un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a 4 settimane. Tale periodo va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, entro il 31 dicembre dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione, salvo periodi di differimento più ampi previsti dalla contrattazione collettiva. I contratti collettivi possono stabilire periodi di ferie più lunghi; 
  • congedo matrimoniale: tutti i lavoratori dipendenti hanno diritto, in occasione di matrimonio avente validità civile, ad un congedo retribuito, la cui durata generalmente è stabilita in 15 giorni (di calendario). Il godimento di tale periodo di norma inizia in occasione del matrimonio. Il congedo spetta anche agli apprendisti. Ricordiamo che il licenziamento della lavoratrice per matrimonio (intendendosi per tale quello intimato nel periodo che decorre dalla richiesta delle pubblicazioni fino ad un anno dopo l’avvenuta celebrazione) è nullo;
  • maternità/paternità: il Testo unico per la tutela ed il sostegno della maternità e paternità (D.Lgs. n. 151/2001) prevede varie forme di tutela in materia che vanno dal divieto, in via generale, di licenziamento della lavoratrice madre dall’inizio della gestazione fino al compimento di un anno del bambino (e, in certi casi, del padre lavoratore) alla garanzia di un periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, di uno facoltativo a discrezione della lavoratrice, di una serie di permessi retribuiti e/o non retribuiti per l’assistenza e la cura del bambino (con particolare attenzione ai figli portatori di handicap). Una protezione analoga a quella prevista per la maternità naturale viene sancita in caso di adozione e di affidamento;
  • diritto allo studio: se un lavoratore segue corsi scolastici ha diritto ad effettuare turni e orari di lavoro particolari e godere di permessi per frequentare tali corsi;
  • malattie e infortuni sul lavoro/malattie professionali: in caso di malattia o infortunio sul lavoro/malattie professionali viene garantita la conservazione del posto di lavoro per il tempo stabilito dai CCNL (cosiddetto periodo di comporto). Nel caso di malattia il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione, o un’indennità, nella misura e per il tempo determinati dalla legge, con eventuale integrazione del datore di lavoro stabilita dai contratti collettivi;
  • sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro deve attuare le misure necessarie a tutelare la salute e l’integrità fisica del lavoratore, nel rispetto di quanto previsto dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (D.Lgs. n. 81/2008, integrato e corretto dal D.Lgs. n. 106/2009);
  • attività sindacale: il lavoratore ha diritto di aderire ad associazioni sindacali, di manifestare il proprio pensiero e di svolgere attività sindacale;
  • sciopero: è un diritto, la retribuzione viene sospesa durante il periodo di sciopero;
  • parità uomo – donna: alla donna lavoratrice spettano gli stessi diritti che spettano al lavor atore uomo (su questo esiste un apposito codice delle pari opportunità tra uomo e donna, contenuto nel D.Lgs. del 11 aprile 2006, n. 198)

3. I Doveri dei Lavoratori 
Ogni lavoratore ha dei doveri nei confronti del suo datore di lavoro, che integrano l’obbligazione lavorativa perché specificano le modalità della prestazione lavorativa:

  • dovere di diligenza (art. 2104 c.c.): s’intende l’accuratezza e l’impegno che il lavoratore deve mettere nella realizzazione della prestazione, fornendo al datore un metro di valutazione oggettivo rispetto al suo operato. La qualità della prestazione dovuta va giudicata in base alle mansioni richieste ed alle capacità ed esperienze del lavoratore; 
  • dovere di obbedienza, ossia l’obbligo di osservare le disposizioni che il datore impartisce per la corretta esecuzione del lavoro;
  • dovere di fedeltà, per cui il dipendente deve mantenere un comportamento fidato rispetto al titolare dell’impresa, tutelandone in qualsiasi modo gli affari.