Tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica

DECRETO-LEGGE 28 luglio 2023, n. 98 

Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento. (GU Serie Generale n.175 del 28-07-2023)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 175 è stato pubblicato il Decreto-legge n. 98/2023, recante Misure urgenti in materia di tutela dei lavoratori in caso di emergenza climatica e di termini di versamento.

Il provvedimento – emanato a seguito di un ampio confronto avvenuto nei giorni scorsi con i rappresentanti del Ministero del Lavoro, dell’Ispettorato del Lavoro e delle Parti Sociali, a cui la nostra Organizzazione ha partecipato attivamente – contiene importanti previsioni di natura emergenziale per il settore agricolo, particolarmente interessato in quest’ultimo periodo dall’emergenza caldo che ha creato, e sta creando, ripercussioni negative sulle attività e sulle produzioni, nonché sulla gestione delle risorse umane.

da parte dell‘INPS e dell’INAIL, nei giorni scorsi, è stata ribadita la possibilità anche per le aziende agricole, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di accedere ai trattamenti di integrazione salariale (CISOA per il settore agricolo), e sono state fornite una serie di indicazioni relative alle condizioni da soddisfare affinché le relative domande siano accolte.

Con il decreto-legge in commento, per fronteggiare eccezionali situazioni climatiche, sono state introdotte deroghe all’attuale impianto del trattamento di integrazione salariale agricola (CISOA) per gli operai agricoli a tempo indeterminato, al fine di favorire e ampliare l’utilizzo di questo ammortizzatore sociale,  nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore del decreto (29 luglio 2023) fino al 31 dicembre 2023.

In particolare, all’art. 2 del citato provvedimento, è stata prevista:

  1. la possibilità di utilizzare la CISOA per gli operai a tempo indeterminato per metà dell’orario giornaliero: il datore di lavoro può ricorrere al trattamento d’integrazione salariale a seguito di eccezionali eventi climatici, per le sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa effettuate dagli OTI, anche in caso di riduzione dell’orario di lavoro pari alla metà dell’orario di lavoro giornaliero contrattualmente previsto;
  2. la neutralizzazione di tali periodi di trattamento per cui le giornate di integrazione dovute per l’emergenza climatica si aggiungono alle 90 giornate ordinariamente previste per la CISOA;
  3. l’equiparazione di tali periodi di trattamento di integrazione salariale eccezionale ai periodi lavorativi utili al raggiungimento delle 181 giornate di effettivo lavoro per poter usufruire della CISOA;
  4. la semplificazione del procedimento di concessione della CISOA per emergenza climatica.

ESONERO CONTRIBUTIVO PER I GIOVANI IMPRENDITORI AGRICOLI

Esonero contributivo per assunzioni e della decontribuzione a favore di giovani imprenditori agricoli. Allo scopo di favorire il lavoro in capo ai beneficiari del reddito di cittadinanza l’art. 1, comma 294 prevede, in favore dei  datori di lavoro privati (con esclusione del lavoro domestico) che, nel corso del 2023, assumano costoro a tempo indeterminato e per un periodo massimo di 12 mesi, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro (esclusi i premi e contributi dovuti all’Inail) nell’importo massimo di 8mila € su base annua (da riparametrare su base mensile) anche in questo caso è ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

PRESTAZIONI OCCASIONALI RIFERITE AL LAVORO AGRICOLO

Abrogata la norma che per prestazioni nell’ambito agricolo prevedeva, a carico del prestatore, l’obbligo di presentazione di una autocertificazione (mediante un’apposita piattaforma informatica) con la quale si dichiarava di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

Per poter fruire delle prestazioni occasionali è stato elevato, da 5 a 10, il numero di lavoratori subordinati a tempo indeterminato che si possono avere alle dipendenze, cancellato il limite prima vigente per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo. Il nuovo testo per l’agricoltura modifica l’articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017 (sulle prestazioni occasionali) cancellando tutti i riferimenti al settore agricolo e vietando il ricorso al contratto di prestazione occasionale “da parte delle imprese del settore agricolo”.

Per l’agricoltura

Il legislatore istituisce per il solo biennio 2023-2024 l’istituto delle prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato. Il comma 343, in una logica di semplificazione amministrativa e burocratica, allo scopo di garantire la continuità produttiva delle imprese agricole nonché di migliorare il reclutamento di manodopera per le attività stagionali, ha inteso definire un nuovo quadro applicativo per favorire forme semplificate di utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura garantendo però ai prestatori  le tutele previste per il lavoro subordinato.

Conseguentemente per il periodo 2023-2024 viene stabilita la estensione al settore agricolo della misura minima oraria del salario definito in 9 €; da ricordare come in precedenza la proposta prevedeva una remunerazione corrispondente all’importo orario definito dalla contrattazione collettiva per prestazioni di natura subordinata che in astratto si collocava ad un livello salariale inferiore da 6 a 7 € orari.

La comunicazione di assunzione dovrà essere presentata dall’ imprenditore agricolo all’Inps almeno un’ora prima dell’inizio della prestazione, indicando la data l’ora di inizio e di termine della prestazione, il compenso concordato, che non potrà essere inferiore a 36 €, per prestazioni di durata non superiore a 4 ore consecutive nell’arco della giornata.

Al superamento da parte dell’azienda agricola dei limiti di importo o di durata della prestazione si applicherà la sanzione della trasformazione del rapporto di lavoro occasionale in rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato.

Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato dovranno essere riferibili ad attività di natura stagionale di durata non superiore a 45 giornate annue per singolo lavoratore e potranno essere fornite da lavoratori, salvo i pensionati, che non abbiano nei tre anni precedenti lavorato con un normale rapporto di lavoro agricolo.

Compenso per le prestazioni agricole:

Il compenso per le prestazioni occasionali agricole è corrisposto dal datore di lavoro in modo tracciato attraverso una banca o un ufficio postale; il compenso erogato al prestatore è esente da qualsiasi imposizione fiscale, non incide sullo stato di disoccupato o inoccupato (entro le 45 giornate di prestazione) ed è cumulabile con tutti i trattamenti pensionistici.

Sostegno al reddito dei lavoratori agricoli

Si tratta di un sostegno economico provinciale a favore di persone che sono state licenziate da un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro e che hanno i requisiti minimi per beneficiare del trattamento ordinario di disoccupazione agricola erogato dall’INPS. Sono considerate al pari del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, le dimissioni per giusta causa per mancata o ritardata corresponsione della retribuzione.
Il sostegno per lavoratori agricoli si aggiunge a quello statale erogato dall’INPS.

Il sostegno è pari a 850 euro lordi mensili ed è proporzionato all’orario del rapporto di lavoro cessato.

Il sostegno è cumulabile, fino a concorrenza dell’importo, con l’assegno ordinario di invalidità eventualmente percepito.

Non è cumulabile con altri interventi previsti dalla normativa regionale vigente in materia previdenziale ad esclusione dell’assegno regionale al nucleo familiare e non può essere corrisposta successivamente alla liquidazione di pensione anticipata o di vecchiaia.

Il sostegno al reddito per lavoratori agricoli spetta dal giorno successivo al licenziamento ed ha una durata pari a quattro mesi.

Se durante il periodo di percezione del sostegno ci si rioccupa con rapporto di lavoro subordinato, anche intermittente, di durata pari o inferiore ai 6 mesi (ossia compatibile con la sospensione dello stato di disoccupazione), il sostegno è sospeso e riprenderà ad essere erogato, per l’importo residuo spettante, al termine del rapporto di lavoro subordinato.

Nel caso di svolgimento di attività lavorativa cui consegua la perdita dello stato di disoccupazione, il lavoratore perde il diritto al sostegno al reddito.

Il lavoratore decade altresì qualora si verifichino le ulteriori cause di decadenza dallo stato di disoccupazione previste dalla disciplina nazionale e provinciale in materia di collocamento ed avviamento al lavoro.